Brevettare un dispositivo medico
Quali sono i requisiti che deve possedere un dispositivo medico perché possa essere validamente brevettabile?
Iniziamo subito con il precisare che, mentre alla brevettazione dei farmaci si applicano alcune misure speciali, come già approfondito nel corso di un nostro precedente articolo (clicca qui per leggerlo), ai dispositivi medici, siano essi destinati all’uso umano oppure per la decontaminazione di ambienti, si applicano gli stessi criteri validi per le altre tipologie di invenzioni.
Ne consegue che un dispositivo medico, perché possa essere brevettato, debba possedere i requisiti di novità, attività inventiva ed applicabilità industriale.
Pertanto, mentre un farmaco già noto può essere brevettato qualora venga utilizzato in maniera nuova, ad un dispositivo medico non è possibile applicare questo principio, per cui un dispositivo medico non è brevettabile qualora sia uguale o simile ad un altro dispositivo medico utilizzato in altri ambiti.
Allo stesso modo, un dispositivo medico che raggruppi in sé più funzioni già note senza però combinarle in maniera inventiva, ossia senza che questa combinazione non comporti effetti più efficaci dei singoli effetti delle varie funzioni, potrebbe non essere brevettabile mediante un brevetto per invenzione industriale a causa della potenziale carenza del requisito dell’attività inventiva. In tal caso potrebbe essere invece più opportuno tutelare il dispositivo medico mediante una domanda di brevetto per modello di utilità.
Nel valutare la possibilità di tutelare un dispositivo medico occorre anche considerare che la normativa brevettuale italiana (comune a larga parte delle normative europee) esclude dalla brevettazione i metodi chirurgici e terapeutici (si veda in tal senso il nostro articolo relativo alle invenzioni non brevettabili).
Per questo motivo non è possibile tutelare un dispositivo medico esclusivamente sulla base dell’effetto prodotto sul corpo umano ma occorre specificare chiaramente quali siano le caratteristiche tecniche che il dispositivo medico debba avere per raggiungere tale effetto.
Tuttavia, un inventore che avesse ideato un nuovo metodo chirurgico o terapeutico, pur non potendolo tutelare direttamente, potrebbe giungere comunque ad una tutela mediante un brevetto sul dispositivo medico, ovvero sui dispositivi medici, che permettono di realizzare tale metodo chirurgico o terapeutico.