Chi può registrare un marchio
Diversi anni fa era consentita la registrazione del proprio marchio solo a quei soggetti che avevano aperto una partita iva ed in particolare alle aziende.
La normativa ha subito negli anni delle modifiche ed oggi la registrazione del marchio è consentita sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.
Abbiamo avuto modo di affrontare più nel dettaglio i concetti di registrazione del marchio italiano, registrazione del marchio dell’unione europea e registrazione del marchio internazionale.
In questo post cercheremo di chiarire chi può procedere a queste registrazioni sia in ambito nazionale che estero (marchio dell’Unione Europea e marchio internazionale).
Come dicevamo all’inizio di questo articolo, mentre prima era richiesta, praticamente la presenza di una società per registrare un marchio: adesso non è più così!
Un privato può registrare un marchio
La risposta è SI!
Quali sono i riferimenti normativi su chi può registrare un marchio
L’art. 19 del codice della proprietà industriale al comma 1 stabilisce che la registrazione di un marchio può essere ottenuta da chi utilizza il marchio o da chi intenda utilizzarlo a favore di una propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o da chi ne fa uso con il consenso del titolare del marchio, nell’ambito di servizi, fabbricazione o commercio di prodotti.
Quindi, il soggetto che registra un marchio potrà farne un uso diretto o indiretto.
Diretto, nel momento in cui intenda utilizzare il marchio per la propria azienda; indiretto nel momento in cui, ad esempio, lo voglia far utilizzare a terzi.
Ricordiamo che il mancato utilizzo del marchio, anche se dato in licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni (successivamente alla sua registrazione) è motivo di decadenza.
Per utilizzo del marchio si intende un uso serio e continuato nella specifica attività economica all’interno della quale il marchio è registrato e non un uso sporadico oppure occasionale.
Inoltre, l’uso del marchio deve riguardare prodotti o servizi secondo la Classificazione di Nizza per i quali è stata richiesta la registrazione mentre l’uso per prodotti o servizi per i quali non si è richiesta la registrazione non permetterebbe di evitare la decadenza.
Chi può presentare la domanda di marchio
Iniziamo subito con il dire che non vi è la necessità di avere un consulente in proprietà industriale o un avvocato iscritto all’albo per poter presentare una domanda di registrazione di un marchio.
Tuttavia, è opportuno rivolgersi ad una di queste figure professionali per il semplice fatto che sapranno consigliare ed eseguire tutte quelle procedure di fattibilità, di ricerca, di deposito e di gestire eventuali opposizioni alla registrazione che solitamente un soggetto non esperto potrebbe eseguire maldestramente.
Qualora il futuro titolare del marchio intenda rivolgersi ad una di queste figure professionali sarà necessaria la predisposizione di una lettera di incarico che conterrà la nomina di un rappresentante, finalizzata principalmente al deposito della domanda di marchio.
La lettera d’incarico solitamente viene stipulata per consentire al rappresentante di poter espletare tutte le procedure per ottenere la registrazione del marchio.
Un marchio può essere cointestato
La risposta è affermativa.
Un marchio può avere più soggetti titolari.
E’ possibile intestare il marchio a due o più soggetti privati oppure ad un soggetto e a più società o anche ad una società e ad una persona fisica.
Insomma le combinazioni sono tante e senza alcuna limitazione tra soggetti privati e società, tra privati e privati e tra società e società.
Inoltre, è possibile stabilire anche le quote in percentuale.
Giova precisare che è quanto mai opportuno, quando siamo in presenza di più titolari, redigere una scrittura privata che disciplini i rapporti tra gli stessi come ad esempio l’utilizzo e lo sfruttamento economico del marchio congiunto e disgiunto.
Concludiamo con una domanda che alcuni di voi si pongono:
Chi NON può registrare un marchio
Sempre l’art. 19 del codice della proprietà industriale al comma 2 stabilisce che non è possibile ottenere la registrazione del marchio, nel caso in cui chi presenta la domanda di registrazione è in mala fede ovvero nel momento in cui si riesca a provare, solitamente da parte di chi vi ha interesse, che il deposito è stato eseguito in mala fede.
Le amministrazioni dello Stato posso ottenere la registrazione di un marchio?
Ancora una volta interviene l’art. 19 del codice della proprietà industriale al comma 3 che stabilisce che le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
Quest’ultimo comma prevede, per le amministrazioni dello Stato, alcuni elementi davvero interessanti.
Le amministrazioni possono registrare marchi grafici distintivi del proprio patrimonio culturale, architettonico e ambientale del proprio territorio.
In quest’ultimo caso, cioè quello del deposito di marchi relativi alla valorizzazione del territorio, le amministrazioni dovranno destinare i proventi, che derivino dallo sfruttamento del marchio, al finanziamento delle attività istituzionali o al pagamento dei debiti pregressi dell’ente.