Software
La tutela del software può trovare forma secondo due modalità, che non devono essere necessariamente considerate in maniera alternativa, ma anche congiunta tra loro:
– tutela come diritto d’autore
– tutela attraverso un brevetto per invenzione industriale
La tutela come diritto d’autore si esplica nei confronti della forma espressiva propria del programma per elaboratore, ossia in pratica nel listato o codice sorgente.
Tale forma di tutela è sicuramente una forma di tutela piuttosto ristretta e che non permette di proteggersi contro programmi per elaboratore aventi un diverso codice sorgente ma che permettono di conseguire uno stesso risultato od ottenere uno stesso effetto finale.
Una tutela più ampia è invece perseguibile mediante il deposito di una domanda di brevetto, con la quale è infatti possibile proteggere l’effetto tecnico del software a prescindere dalla sua struttura propria, ossia dallo specifico codice sorgente utilizzato.
Tuttavia questa forma di tutela non è sempre applicabile e non è sufficiente che il software sia nuovo.
La legislazione italiana ed europea in materia di proprietà industriale esclude infatti la tutela mediante brevettazione del software in quanto tale.
Tuttavia, è ormai ritenuto ammissibile tutelare mediante il deposito di una domanda di brevetto per invenzione tutti quei procedimenti industriali implementati mediante computer o elaboratore in cui è previsto l’utilizzo di un software che oltre ad essere nuovo permette di ottenere un effetto tecnico innovativo.
In pratica, per poter brevettare un software (o più precisamente un procedimento controllato dal software) in senso lato e senza limitazioni sul particolare listato adoperato è necessario che il procedimento controllato dal software sia nuovo e che si abbia un effetto tecnico inaspettato, ossia che non sia l’effetto che naturalmente ci si aspetterebbe dall’utilizzo del software.
In maniera esemplificativa, non potrebbe essere tutelato mediante brevetto un procedimento che si differenzia da quelli noti per il fatto di aver sostituito una o più fasi normalmente manuali con corrispondenti fasi controllate via software ed in cui l’unico vantaggio ottenuto è quello di avere reso l’intero processo più veloce o più sicuro.
Infatti, anche se il procedimento dovesse essere nuovo, l’effetto tecnico non sarebbe di certo inaspettato in quanto è ovvio che un software permette di velocizzare le operazioni, rendendole anche più sicure in quanto gestite da macchine e non da persone.
Al contrario, potrebbe essere brevettabile un software che permetta di migliorare il rendimento di un processo già automatizzato, eliminando alcune fasi o accorpandone altre.
Una valutazione sulla forma di tutela più adatta può essere eseguita solo studiando ogni singolo caso in maniera specifica.
Per questo motivo lo studio legale Maiello mette a disposizione della sua clientela un servizio di consulenza atto a suggerire le forme di tutela più efficaci ed economiche in qualsiasi settore tecnologico.
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