Titolare ed inventore di un brevetto
Al momento di depositare una domanda di brevetto è necessario individuare due differenti figure che in alcuni casi possono anche coincidere tra loro: il titolare del brevetto e l’ inventore.
Il titolare del brevetto è il soggetto che sfrutterà economicamente il brevetto e può essere sia una persona giuridica che una persona fisica.
Possono essere previsti anche più titolari, che potranno essere sia persone giuridiche che fisiche allo stesso tempo.
La suddivisione delle quote di titolarità può essere regolata all’atto del deposito della domanda mediante una semplice annotazione sul modulo di domanda.
In assenza di tale indicazione i diritti di brevetto sono ripartiti in parti uguali tra i richiedenti.
L’inventore è invece necessariamente una persona fisica ed anche in questo caso possono essere designati più inventori allo stesso tempo.
L’inventore non deve essere necessariamente legato da un rapporto economico stabile con il titolare del brevetto ed eventuali retribuzioni in favore dell’inventore possono essere regolate tramite appositi accordi economici tra le parti.
Il diritto ad essere riconosciuto come inventore è un diritto non trasferibile ma che rappresenta comunque un mero diritto morale che non conferisce alcun diritto di tipo economico all’inventore.
Nel caso in cui l’inventore sia un dipendente di una ditta, i diritti di brevetto sono obbligatoriamente del datore di lavoro ed un eventuale premio può essere legato alle specifiche mansioni che l’inventore svolge all’interno dell’azienda.
In particolare, il cosiddetto equo premio ha un valore crescente quanto minori siano le responsabilità tecniche dell’inventore potendo essere anche nullo nel caso in cui l’inventore faccia parte del settore di ricerca e sviluppo dell’azienda o abbia comunque mansioni tecniche specifiche che implicano la ricerca dell’innovazione.
Una regolamentazione specifica è invece prevista nel caso di invenzioni da parte di ricercatori all’interno delle Università e degli Enti di ricerca.
In questo caso, infatti, anche il diritto a presentare la domanda di brevetto spetta agli inventori, così come i diritti economici derivanti dal brevetto.
L’ Università può però decidere l’importo massimo dei canoni di licenza e dei proventi che i titolari del brevetto devono cedere in caso di sfruttamento economico, ma l’inventore o gli inventori hanno sempre diritto almeno al 50% di tali somme.
I diritti di sfruttamento economico di un brevetto spettano al titolare della domanda. All’inventore può essere anche riconosciuto un equo premio economico.
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