Design non registrato

Il deposito di una domanda di registrazione e la conseguente concessione del titolo rappresenta sicuramente il modo più sicuro per far valere i propri diritti di esclusiva su un proprio disegno o su un proprio modello, anche perchè con il deposito della domanda è possibile stabilire una data certa di creazione del design da proteggere.

Tuttavia, in ambito comunitario è anche possibile ottenere la tutela per un design senza ricorrere alla registrazione, in quanto il Regolamento sul design comunitario (Art. 11) prevede l’istituito del design non registrato.

Affinchè un design non registrato possa essere ritenuto valido deve comunque presentare i requisiti di validità necessari per la registrazione, ed in particolare novità, carattere individuale e liceità.

In questo caso però la tutela ha effetto per tre anni a partire dalla data in cui l’oggetto che incorpora il design è stato esposto, usato o comunque divulgato o reso pubblico all’interno della Unione Europea senza che fosse sottoposto a vincolo di riservatezza.

Pertanto, ai fini di stabilire la data di prima divulgazione non importa il numero di persone a cui sia stato mostrato il design, ma conta il fatto che tale persona o tali persone fossero comunque in grado o avessero il permesso di divulgare a loro volta il design in quanto non soggette a vincolo di segretezza.

Il periodo di tre anni di tutela per il design non registrato non è rinnovabile.

Inoltre, il design non registrato tutela solo nel caso di copie intenzionali e non nel caso in cui il successivo design sia stato frutto di un’opera autonoma.

Il vantaggio principale di questa forma di tutela è rappresentato dal fatto di non richiedere nessuna procedura e quindi di non presentare costi ed è consigliabile solo per quei prodotti con breve vita commerciale.

Lo svantaggio principale è rappresentato dal fatto che il design non registrato protegge rispetto a design uguali o simili solo quando è evidente che tali design successivi sono delle copie. Al contrario, il design non registrato non può essere opposto a design uguali o simili che siano stati sviluppati dai rispettivi autori in maniera autonoma.

Inoltre, si consiglia di ricorrere a questa forma di protezione non registrata solo nel momento in cui si è sicuri di poter definire la titolarità del design non registrato e la sua data di creazione e prima divulgazione.

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