Chi può depositare o registrare un brevetto
Possono depositare un brevetto, sia in italia che all’estero, sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
Abbiamo già avuto modo di affrontare la differenza tra titolare ed inventore di un brevetto, adesso cercheremo di capire in che modo e soprattutto come possono essere ripartite le quote di titolarità di una domanda di brevetto.
Mi spiego meglio.
Una domanda di brevetto può avere un solo titolare o più titolari.
Una domanda di brevetto, che sia per invenzione industriale o per modello di utilità ha, in generale, una quota di titolarità pari al 100%.
Questa quota può essere suddivisa anche tra più soggetti.
Ad esempio la persona fisica Mario Rossi può detenere la quota del 50% e Luigi Rossi l’altro 50%.
Oppure Mario Rossi può detenere il 70% della domanda di brevetto e la persona giuridica (società) può detenere l’altro 30%.
Oppure la società X può detenere il 20% e la società Y l’altro 80%.
Va precisato che è opportuno, quando siamo in presenza di una domanda di brevetto cointestata, procedere ad una scrittura privata tra le parti così da disciplinare in maniera chiara ed esaustiva cosa possono o non possono fare i cointestatari; ciò eviterà quanto più possibile spiacevoli liti giudiziali.
Questa possibile suddivisione in quote vale sia per la domanda di brevetto italiano che per quella estera?
Mentre per la domanda di brevetto italiano, all’atto del deposito della domanda di brevetto presso l’Uibm con l’invio telematico ovvero presso le camere di commercio con il deposito cartaceo è possibile indicare anche le quote in percentuale di ogni singolo titolare; al contrario, per la domanda di brevetto europeo ovvero per la domanda di brevetto internazionale pct questa procedura non è possibile attuarla e quindi non potranno essere indicate le percentuali di ogni singolo titolare.
In questi casi, una scrittura privata tra i contitolari è quanto mai opportuna.
Può un avvocato o un consulente in proprietà industriale depositare una domanda di brevetto italiano o estero?
Certo che si, con una precisazione.
L’avvocato ha, per legge, purchè regolarmente iscritto nel proprio albo di appartenenza, pieno diritto (ovviamente per conto del suo cliente) di depositare una domanda di brevetto presso qualsiasi ufficio nazionale o internazionale.
Il consulente in proprietà industriale per poter depositare una domanda di brevetto in ambito nazionale deve essere iscritto nell’apposito albo dei consulenti in proprietà industriale e per poter depositare una domanda di brevetto estero aver superato il relativo esame abilitativo.