Diritto priorità design

Come per tutti i titoli di proprietà industriale, il titolare di una domanda di registrazione di design gode di un diritto di priorità che si acquisisce all’atto del deposito della prima domanda di registrazione avente per oggetto il design da tutelare e che permette al titolare della domanda  suo autore di procedere per gradi alla protezione del proprio design in ambito internazionale.

Il deposito di una domanda di registrazione di design, sia nazionale che comunitario, internazionale o estero, se eseguito come primo deposito conferisce al suo titolare un diritto di priorità della durata di 6 mesi a partire dalla data di primo deposito per depositare una o più ulteriori domande di registrazione di marchio in uno o più dei 173 Stati aderenti alla Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale, incluso il deposito di una domanda di registrazione di design comunitario o registrazione di design internazionale.

Il periodo di priorità ha lo scopo principale di permettere all’autore di un design di tutelare il design inizialmente solo in unico territorio, ad esempio in Italia con una domanda nazionale o nella Unione Europea con una domanda comunitaria, per valutare successivamente in quali Stati estendere la protezione sul proprio design, senza essere costretto a depositare contemporaneamente una molteplicità di domande nazionali e senza dover sostenere così sin da subito uno sforzo economico rilevante.

Allo stesso tempo, il diritto di priorità permetterà di evitare che successivi depositi di nuove domande di design in uno o più degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi da parte di terzi possano compromettere la possibilità di far valere i propri diritti anteriori anche in tali Stati.

Ad esempio, il titolare di una domanda di design in Italia ha sei mesi di tempo per estendere la protezione del proprio design nella Unione Europea mediante una domanda di design comunitario.

In tal caso eventuali nuove domande di design comunitarie o aventi valore in uno qualsiasi degli Stati della UE, aventi per oggetto un design uguale o simile al proprio e depositate da altri prima della nuova domanda comunitaria ma successivamente al primo deposito italiano non avrebbero valore e non inficiano la concessione della registrazione comunitaria.

tag: diritto priorità design, deposito estero, sei mesi, domanda nazionale

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