Varietà vegetali: deposito e brevettazione
La tutela su una nuova varietà vegetale, definita dal codice della proprietà industriale come un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto, si ottiene mediante brevettazione.
Affinchè una nuova varietà vegetale possa essere brevettata occorre che soddisfi alcuni requisiti; in particolare deve essere:
– nuova: alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto né ceduto dal costitutore o con il suo consenso ai fini di sfruttamento da oltre un anno dalla data di deposito della domanda sul territorio italiano oppure in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni;
– distinta: la varietà deve essere nettamente diversa da ogni altra varietà notoriamente conosciuta alla data del deposito della domanda, ossia che sia stata oggetto, in qualsiasi Paese, di una domanda per il conferimento del diritto di costitutore oppure sia presente in collezioni pubbliche;
– omogenea: la varietà è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione;
– stabile: la varietà è ritenuta stabile quando i caratteri rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
I diritti di esclusiva derivanti dalla brevettazione durano venti anni dalla data di concessione, estesi a trenta anni nel caso di alberi e viti.
I diritti di sfruttamento economico spettano al costitutore, a meno che la creazione della varietà non sia stata eseguita nell’ambito di un lavoro dipendente o subordinato, nel qual caso i diritti di sfruttamento economico, ad eccezione dell’inalienabile diritto ad essere riconosciuto autore, spettano al datore di lavoro.
Il deposito della domanda può essere eseguito direttamente all’UIBM o presso una qualsiasi Camera di Commercio.
La domanda deve includere sia i riferimenti del costitutore che una descrizione della varietà e le relative fotografie.
All’atto del deposito occorre anche fornire la denominazione con cui la varietà vegetale deve essere designata e che ne rappresenterà la sua designazione generica.
La tassa di deposito del brevetto per varietà vegetali comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria è di € 236,00.
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