Nullità design
La registrazione di un design è possibile nel momento in cui il design da tutelare possiede i due requisiti di validità principale costituiti dalla novità e dal carattere individuale.
Pertanto un design è nullo quando non è nuovo oppure non ha carattere individuale, ossia è uguale o simile a design anteriori già registrati oppure non registrati ma comunque resi pubblici.
Tuttavia, la presenza di questi due requisiti di validità non è sufficiente, in quanto è necessario che il design rispetti anche altri canoni.
Innanzitutto un design può essere dichiarato nullo quando è contrario all’ordine pubblico o al buon costume (liceità).
Un design è anche nullo nel caso in cui riguardi un oggetto che non sia visibile durante l’uso oppure sia relativo ad una parte di un oggetto complesso che non sia visibile durante l’uso.
Il design è nullo nel caso in cui la sua forma abbia funzione esclusivamente tecnica (nel qual caso potrebbe essere protetto attraverso un brevetto per modello di utilità) o corrisponda alla forma naturale dell’oggetto da tutelare o alla forma che l’oggetto deve necessariamente avere per funzionare.
Un design è anche nullo quando è stato reso accessibile al pubblico dallo stesso richiedente oltre un anno prima della data di deposito o priorità della domanda.
Un ulteriore motivo di nullità è rappresentato dal fatto che il design sia identico o simile ad un design pubblicato successivamente alla domanda di registrazione ma che sia oggetto a sua volta di una domanda di registrazione per design depositata anteriormente.
Nel caso di un design italiano, per vedere riconosciuta la nullità di un design registrato è necessario proporre una causa di nullità presso il Tribunale delle Imprese competente, identificato in base al domicilio elettivo del titolare della domanda.
Una domanda di nullità di un design può essere presentata anche in via riconvenzionale nell’ambito di un procedimento giudiziario promosso dal titolare del design per vedere riconosciuta la contraffazione.
In ambito comunitario il design può essere annullato anche presentando una domanda di nullità scritta e motivata direttamente all’UAMI – EUIPO.
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