Invenzioni non brevettabili

Il codice della proprietà industriale esclude la brevettabilità di alcune tipologie di invenzioni, secondo quanto elencato all’art. 45 codice della proprietà industriale.

Per alcune tipologie di invenzioni lo scopo di tale divieto è quello di evitare che possano avere protezione mediante brevetto di metodi e teorie che non hanno specifica applicabilità industriale, come nel caso dei metodi matematici, delle scoperte e delle teorie scientifiche, o prodotti e metodi che non hanno carattere tecnico, come ad esempio i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale (business methods).

Il CPI esclude anche la possibilità di depositare domande di brevetto che abbiano per oggetto i programmi di elaboratore e le presentazioni di informazioni.

Tuttavia la tutela del software mediante una domanda di brevetto, trattata in maniera più approfondita nell’apposita sezione, non è esclusa in maniera assoluta ma può risultare possibile nel momento in cui il nuovo software venga ad essere inserito all’interno di un macchinario, un impianto o un sistema contribuendo all’ottenimento di un effetto particolare.

E’ anche prevista un’ulteriore serie di invenzioni non brevettabili per motivi più che altro etici: si tratta delle invenzioni eseguite in campo medico e biologico che possono avere un’importante ricaduta in termini di benessere per l’uomo e le specie animali e vegetali in genere. In particolare il CPI esclude la brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale e che prevedano un intervento diretto sul corpo umano.

Al contrario non sono considerati metodi diagnostici in questo senso i metodi destinati ad eseguire analisi e valutazioni, anche allo scopo di eseguire diagnosi ed anche se eseguiti su tessuti umani ed animali purché al di fuori del corpo umano.

Non sono brevettabili neppure le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali.

Queste limitazioni non si applicano invece alle invenzioni in campo microbiologico che invece possono essere tutelate mediante una domanda di brevetto ed alle quali è dedicata un’apposita sezione del CPI.

tag: invenzioni non brevettabili, metodi commerciali, metodi chirurgici, terapeutici, diagnostici, giochi, software, scoperte scientifiche, metodi matematici

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