Concessione brevetto
La procedura di concessione di un brevetto varia notevolmente in funzione del fatto che la domanda di brevetto sia rivolta ad un’invenzione industriale o ad un modello di utilità.
Nel caso di una domanda per brevetto per modello di utilità, l’UIBM non esegue valutazioni sulla novità dell’oggetto di brevetto ma si limita a verificare soli i requisiti formali ed a concedere il brevetto entro un periodo variabile che generalmente non è inferiore a due anni dalla data di deposito.
Con riferimento al brevetto per invenzione industriale, l’UIBM esegue un esame formale più approfondito per esaminare, oltre alla correttezza nella compilazione del modulo di domanda, che le rivendicazioni siano redatte in maniera conforme e non generica.
Nel caso di verifica positiva l’UIBM trasmette il testo della domanda all’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) che esegue una ricerca brevettuale estesa a tutte le banche dati internazionali disponibili per verificare che l’invenzione oggetto della domanda di brevetto sia effettivamente nuovo ed inventivo, redigendo anche un parere di brevettabilità. Entro 9 mesi dal deposito l’UIBM provvede ad inviare al richiedente il rapporto di ricerca ricevuto dall’EPO unitamente al parere di brevettabilità.
Nel caso in cui la ricerca dia esito positivo la domanda prosegue il suo iter fino all’emissione della comunicazione di concessione del brevetto; in caso contrario l’UIBM invita il richiedente a presentare entro un tempo limite assegnato eventuali osservazioni o modifiche al testo della domanda, che saranno successivamente esaminate per decidere in merito alla concessione o al respingimento della domanda.
Generalmente il tempo limite per poter replicare alle obiezioni contenute nel rapporto di ricerca è pari a tre mesi oltre lo scadere del termine di 18 mesi dalla data di deposito l’UIBM, che rappresenta il termine dopo il quale l’UIBM provvede a rendere accessibile al pubblico il testo della domanda, inizialmente segreto per chiunque.
Anche se questa fase di esame non prevede un vero e proprio contraddittorio con l’esaminatore dell’UIBM e non richiede necessariamente di accettare il parere del ricercatore, è sempre bene provvedere ad argomentare in maniera sostanziale le modifiche apportate al brevetto, al fine di evitare il respingimento della domanda.
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