Nullità di un brevetto
Un brevetto per invenzione industriale è nullo nel momento in cui non possiede uno o più dei tre requisiti di validità assoluti rappresentati dalla novità, dall’attività inventiva e dall’applicabilità industriale.
La nullità di un brevetto per modello di utilità si verifica nel momento in cui il modello non sia nuovo oppure, anche se nuovo, non possieda il requisito dell’originalità.
I brevetti per invenzione e per modello di utilità sono anche nulli nel momento in cui viene meno l’ulteriore requisito della liceità, ossia vadano contro il buon costume o l’ordine pubblico.
In questa valutazione si deve distinguere tra liceità e legalità, nel senso che il semplice fatto che un’invenzione o un modello vadano contro una legge non implica necessariamente che non siano leciti nel senso inteso dal codice della proprietà industriale (CPI).
Oltre ai requisiti di novità, sopra indicati, definiti assoluti, la validità di un brevetto per invenzione o modello dipende anche dalla presenza di ulteriori elementi legati specificamente alla redazione del testo della domanda.
In particolare un brevetto è nullo se l’oggetto del’invenzione o del modello non ha sufficiente descrizione, nel senso che la domanda di brevetto non metta in condizione la persona esperta del ramo di riprodurre l’invenzione semplicemente leggendo il testo della descrizione ed utilizzando le conoscenze medie del settore, ma richieda invece di dover compiere uno sforzo inventivo.
Un brevetto può essere dichiarato nullo nel caso in cui nel corso della procedura di concessione il suo contenuto sia stato modificato tramite l’aggiunta di materia nuova oppure il suo ambito di tutela sia stato ampliato rispetto a quello originario di concessione.
Infine, un brevetto è nullo se il richiedente della domanda o del brevetto non era autorizzato a richiederlo.
In questo caso il reale titolare del diritto al brevetto, nel caso in cui la domanda non sia stata ancora concessa, può richiedere all’UIBM di sostituire il richiedente nella procedura di concessione, presentare una nuova domanda di brevetto o ancora chiedere il respingimento della domanda.
Nel caso in cui il brevetto sia stato già concesso il reale titolare dei diritti può ottenere una sentenza che gli trasferisca il brevetto oppure chiederne l’annullamento.
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