Diritto d’autore

Con il termine diritto d’autore si indicano in maniera generica le opere dell’ingegno in qualsiasi settore delle arti e della tecnica che non trovano tutela attraverso la registrazione e la brevettazione, così come regolate dalla Legge 633 del 22 Aprile 1941, nota appunto come Legge sul Diritto d’autore.

In particolare rientrano tra le opere dell’ingegno tutelate da tale legge le opere letterarie, teatrali, musicali, cinematografiche, ed artistiche in genere, sia in forma scritta che orale, le opere scientifiche, le opere fotografiche, le opere architettoniche ed i disegni tecnici, le banche dati.

Rientrano nella tutela del diritto d’autore anche i format, intesi come struttura di uno spettacolo definita da una sequenza strutturata di fasi ed atti ad essere riprodotti mediante rappresentazioni radiotelevisive o teatrali.

La legge sul diritto d’autore fa rientrare all’interno delle opere letterarie tutelate anche il software, che tuttavia sotto alcune condizioni può trovare tutela alternativa o complementare attraverso la brevettazione.

Tuttavia, le opere dell’ingegno esplicitamente indicate nella legge sono solo esemplificative e la tutela mediante il diritto d’autore può essere esercitata su qualsiasi altra tipologia di opera rientrante in qualsiasi campo artistico o tecnico.

Un aspetto fondamentale che fa differire la tutela conferita dal diritto d’autore dalle forme di tutela rientranti nella proprietà industriale in senso stretto (brevetti, marchi, design) è rappresentato dal fatto che per acquisire il diritto d’autore su un’opera dell’ingegno non è necessaria alcuna forma di registrazione.

In tal senso eventuali registrazioni o depositi di documentazione scritta o riportata su altri supporti, anche digitali, da eseguirsi ad esempio presso la SIAE o mediante atti notarili, hanno esclusivamente lo scopo di definire una datazione certa per la creazione.

Il requisito fondamentale affinchè un’opera dell’ingegno possa essere ritenuta proteggibile attraverso il diritto d’autore è rappresentato dalla presenza del carattere creativo. Occorre però considerare che il diritto d’autore non garantisce una tutela sulle idee in quanto tali, ma esclusivamente sulla loro forma espressiva, ossia sul modo in cui tali idee sono messe in pratica.

I diritti economici derivanti dallo sfruttamento di un’opera dell’ingegno tutelata con il diritto d’autore spettano all’autore o ai suoi eredi e termina allo scadere del settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore.

Nel caso di programmi per elaboratore, banche dati, disegni industriali creati nell’esecuzione di un lavoro dipendente, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro.

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