Diritto priorità marchio
Il deposito di una domanda di registrazione di marchio, sia nazionale che comunitario o estero, se eseguito come primo deposito conferisce al suo titolare un diritto di priorità della durata di 6 mesi a partire dalla data di primo deposito per depositare una o più ulteriori domande di registrazione di marchio in uno o più dei 173 Stati aderenti alla Convenzione Parigi tutela proprietà industriale, incluso il deposito di una domanda di registrazione marchio comunitario o registrazione marchio internazionale.
Il periodo di priorità ha lo scopo principale di permettere al titolare di una domanda di marchio di valutare in quali Stati estendere la protezione sul proprio segno, senza essere costretto a depositare contemporaneamente una molteplicità di domande nazionali e senza dover sostenere sin da subito uno sforzo economico rilevante.
Allo stesso tempo, il diritto di priorità permetterà di evitare che successivi depositi di nuove domande di marchio in uno o più degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi da parte di terzi possano compromettere la possibilità di far valere i propri diritti anteriori anche in tali Stati.
Chiariamo con un esempio:
la ditta ABC deposita una domanda di registrazione di marchio in Italia in data 01.04.2014; successivamente in data 30.04.2014 la ditta XYZ deposita una domanda di registrazione per un marchio identico o simile in Francia, indicando le stesse classi.
A questo punto la ditta ABC ha tempo sei mesi, ossia fino al 01.10.2014, per far valere i propri diritti sul marchio anche in Francia, tramite il deposito di una domanda di registrazione di marchio in Francia o di marchio comunitario, potendo richiedere il respingimento della domanda di registrazione da parte di XYZ, ovvero richiedere l’annullamento del marchio di XYZ qualora sia stato registrato.
Nel caso in cui non si provveda ad estendere la protezione all’estero della propria domanda di marchio entro il periodo di priorità, sarà comunque possibile procedere con un deposito tardivo ma in tal caso non sarà più possibile richiedere il respingimento di domande di registrazione per marchi identici o simili depositate nell’intervallo tra i due depositi.
La procedura di rivendicazione del diritto di priorità varia da Stato a Stato ma richiede sempre l’indicazione dei dati della domanda prioritaria da rivendicare ed eventualmente il deposito di una copia della stessa domanda.
Nel caso del deposito di una domanda di registrazione di un marchio comunitario, non è necessario procedere al deposito della domanda di priorità se i dati relativi ad essa possono essere reperiti autonomamente dall’UAMI – EUIPO, anche su banche dati on-line.
tag: diritto priorità marchio, depositi, registrazione, registrare, domande, estero, comunitario
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!