Nullità marchio
Capacità distintiva: un marchio è nullo innanzitutto quando manca di capacità distintiva, ossia è costituito da segni verbali o grafici che non sono in grado di distinguere il prodotto o servizio contraddistinto dal marchio da prodotti o servizi di altri produttori.
Un primo esempio di mancanza di capacità distintiva è rappresentato dal caso in cui il segno per il quale si richiede la registrazione è costituito (o è molto simile) dalla parola che deve essere necessariamente utilizzata per contraddistinguere quello specifico prodotto o servizio.
Ad esempio il Tribunale di Milano ha rifiutato la registrazione del marchio Jeans nella classe 2 per pantaloni.
Sono anche nulli i marchi di forma costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto o dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
Si ha assenza di capacità distintiva anche nei casi in cui il marchio sia costituito da segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o in ambito commerciale oppure sia costituito esclusivamente da una descrizione di qualità, la quantità, destinazione, il valore o provenienza geografica.
Ingannevolezza: un marchio è nullo quando è ingannevole (decettivo) in merito alle caratteristiche o alla provenienza dei prodotti o servizi contraddistinti.
Liceità: un marchio è nullo quando il segno è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Diritti terzi: un marchio è nullo quando contiene simboli, emblemi e stemmi di interesse pubblico, oppure quando è relativo a ritratti di persone o nomi altrui ed è stato depositato senza il consenso del titolare o dei suoi eredi.
Rappresentazione grafica: un marchio è nullo quando non può essere rappresentato graficamente.
Novità: un marchio può essere dichiarato nullo nel caso sia identico o simile a marchi anteriori già registrati per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi simili, qualora tale identità o similitudine possa sfociare in un rischio di confusione per il consumatore finale.
Tuttavia gli Uffici preposti alla registrazione del marchio non sono tenuti a verificare di loro spontanea volontà che un segno per il quale sia stata avanzata la domanda di registrazione sia nuovo. Tale requisito è invece verificato solo in seguito a segnalazione da parte dei titolari del marchio anteriore, ad esempio inseguito alla presentazione di osservazioni o di una opposizione.
Decadenza: un marchio validamente registrato può decadere in seguito al suo mancato uso per un periodo di cinque anni o nel caso in cui in seguito al suo perda la sua capacità distintiva diventando una parola di uso generico (volgarizzazione).
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