Brevetto Europeo
Il Brevetto Europeo rappresenta una procedura unificata con cui, attraverso il pagamento di un’unica tassa di deposito e lo svolgimento di un unico esame è possibile ottenere la concessione contemporanea di 39 brevetti nazionali negli Stati aderenti alla Convenzione su Brevetto Europeo.
Gli Stati aderenti al brevetto europeo sono: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. Vi è anche la possibilità di estendere il brevetto europeo anche per Bosnia Erzegovina e Montenegro.
In pratica, con la concessione del brevetto europeo non si ottiene un brevetto europeo unico e valido in tutti gli Stati aderenti, ma piuttosto un fascio di brevetti nazionali, ossia un brevetto per ciascuno dei 39 Stati aderenti, che devono essere convalidati successivamente alla concessione del brevetto, pena la perdita dei diritti in quegli Stati in cui si è deciso di non procedere alla convalida.
La procedura di concessione si compone di una serie di fasi sequenziali, a partire dal deposito in cui occorre interagire con l’ Ufficio Europeo Brevetti (EPO).
Deposito: Anche se il deposito può essere eseguito presso l’ UIBM è sempre consigliabile effettuarlo direttamente presso l’ Ufficio Europeo Brevetti (EPO), avente sede a Monaco di Baviera, Berlino e l’ Aia, in modo da evitare ritardi dovuti a passaggi intermedi.
Il deposito può essere eseguito sia in modalità cartacea (posta o fax) che telematica, attraverso un apposito programma messo a disposizione dall’EPO.
Anche se il deposito della domanda può essere eseguito in una qualsiasi lingua, esso deve essere sempre seguito dalla traduzione di tutti gli atti in una delle tre lingue ufficiali dell’ EPO (inglese, francese, tedesco) che rappresenterà la lingua in cui dovrà essere condotta tutta la successiva procedura di concessione.
Per il deposito occorre depositare un apposito form 1001 (richiesta di rilascio di un brevetto europeo – Form 1001) dell’ EPO al quale unire il testo della domanda.
Entro un mese dal deposito occorre provvedere al pagamento della tassa di deposito di € 210,00 e della tassa di ricerca di € 1300,00.
Nel caso in cui la domanda europea rivendichi il diritto di priorità di una domanda italiana per brevetto di invenzione per la quale sia stato già rilasciato un rapporto di ricerca l’EPO a sua discrezione può procedere al rimborso totale o parziale della tassa di ricerca.
Ricerca: Entro un periodo indicativo di tre/quattro mesi dal deposito l’EPO provvede a rilasciare un rapporto di ricerca in cui sono citati uno o più documenti inerenti lo stesso settore tecnico dell’invenzione e che eventualmente possono presentare una o più delle caratteristiche dell’invenzione.
Il rapporto di ricerca è anche accompagnato da un’opinione di brevettabilità preliminare in cui il ricercatore EPO fornisce un primo parere in merito alla novità dell’invenzione e segnala se la domanda ed il testo presentano eventuali difetti formali o sostanziali.
Pubblicazione: allo scadere del 18° mese dalla data di deposito o di priorità l’EPO provvede a pubblicare la domanda, unitamente al rapporto di ricerca se già rilasciato.
Esame: entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca, nel caso in cui si voglia proseguire con la procedura di concessione, è necessario pagare la tassa di esame di € 1635,00 e la tassa di designazione di € 585,00.
Sempre entro tale tempo è necessario replicare ad eventuali obiezioni di brevettabilità contenute nel rapporto di ricerca, depositando eventuali modifiche al testo di deposito e/o argomentazioni a favore della brevettabilità della propria invenzione.
In questa fase, il titolare della domanda, direttamente o tramite il suo mandatario, avrà la possibilità di dialogare con l’esaminatore dell’EPO, al fine di dimostrare la validità della propria invenzione, eventualmente limitando l’ambito di tutela inizialmente rivendicato.
Al termine della fase di esame, l’esaminatore EPO provvederà a rilasciare un parere positivo di brevettabilità oppure a respingere la domanda.
Concessione: al termine della fase di esame, in caso di parere favorevole dell’esaminatore EPO, entro un termine di quattro mesi dalla comunicazione della concessione, è necessario pagare la tassa di concessione, pubblicazione e stampa di € 925,00 e depositare la traduzione delle rivendicazioni in tutte e tre le lingue ufficiali dell’EPO.
Successivamente l’EPO provvederà a formalizzare la concessione pubblicando il provvedimento sul bollettino.
Convalide: Dopo la concessione, entro un termine variabile da Stato a Stato ma generalmente pari a tre mesi dalla data di concessione, il titolare della domanda avrà la facoltà di convalidare il brevetto europeo nei singoli Stati attraverso il deposito delle singole traduzioni e delle relative tasse di deposito, secondo procedure differenti da Stato a Stato.
In questo modo il brevetto europeo si trasformerà in una seri di brevetti nazionali del tutto equivalenti a brevetti nazionali depositati direttamente.
E’ importante però aver presente che non è possibile ampliare la propria scelta di Stati oltre i termini previsti.
Mantenimento in vita: la domanda di brevetto europeo richiede il pagamento di una tassa di rinnovo a partire dal terzo anno di vita, con un importo iniziale di € 470,00 e crescente di anno in anno.
Una volta che il brevetto europeo è stato concesso e convalidato sarà invece necessario pagare le tasse di mantenimento per ogni singolo brevetto nazionale secondo il tariffario previsto da ogni Stato.
In questo modo nel corso degli anni sarà anche possibile abbandonare il brevetto solo in alcuni Stati semplicemente evitando di pagare le relative tasse di mantenimento.
Opposizione: per un periodo di nove mesi dalla data di concessione il brevetto europeo concesso può essere soggetto ad una procedura di opposizione promossa da chiunque ne abbia interesse al fine di ottenerne l’annullamento o la limitazione dell’intero brevetto, in tutti gli Stati in cui è stato convalidato.
Una volta scaduto questo termine l’annullamento o la limitazione dei brevetti potrà essere eseguito solo in via giudiziale agendo contro ogni singolo brevetto nazionale senza la possibilità di annullare contemporaneamente l’ intero brevetto europeo.
Lo Studio Maiello è abilitato ad operare avanti l’EPO per assistere la sua clientela in tutte le fasi di deposito e gestione delle domande di brevetto europeo, incluse le fasi di esame e convalide nazionali, direttamente o tramite propri corrispondenti.
I costi per le varie fasi della procedura potranno essere preventivati su richiesta sulla base di ogni specifica richiesta in quanto il loro importo potrà variare in funzione del testo di deposito e dei relativi costi di traduzione, rivendica di priorità ed eventuali modifiche.
tag: brevetto europeo, deposito, concessione, convalide nazionali, paesi europei, convenzione su brevetto europeo, epc
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