Cos’è il marchio collettivo

Cos’è il marchio collettivo?

Il marchio collettivo è una figura di marchio che ha la funzione di garantire l’origine, le caratteristiche e le qualità di un prodotto attraverso opportuni controlli sulle merci dei produttori (o dei commercianti) ai quali è stato concesso l’uso da parte del titolare.

Chi può depositare un marchio collettivo?

Generalmente viene richiesto da un ente istituzionale o associativo ( ad esempio produttori industriali o agricoli) ma può essere richiesto, per legge, da chiunque.

Come si deposita un marchio collettivo?

Per poter registrare un marchio collettivo è necessario depositare, unitamente al marchio, i regolamenti concernenti l’uso del marchio, i controlli e le relative sanzioni.

Quali sono i riferimenti normativi del marchio collettivo?

Le principali legislazioni interessate sono quella italiana e quella europea.

Legislazione italiana:

art. 2570 codice civile italiano Marchi Collettivi: I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

Art. 11 codice della prorietà industriale italiano: Marchio collettivo

1 .I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purche’ quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

Legislazione europea:

Articolo 15 prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa

Disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione

1. Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione possono prevedere che detti marchi siano esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 12, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.

2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) gli Stati membri possono stabilire che i segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi possano costituire marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l’uso, in commercio, di detti segni o indicazioni, purché li usi conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato ad usare una denominazione geografica.

Che cosa è il regolamento d’uso del marchio collettivo?

Come detto in precedenza per poter depositare un marchio collettivo sarà necessario depositare anche un regolamento d’uso ovvero un documento che disciplina l’utilizzo del marchio e gli obblighi degli aderenti.

Quali sono i benefici del marchio collettivo?

Il marchio collettivo è generalmente usato per consentire ai consumatori finali una maggiore garanzia qualitativa dei prodotti e viene usato in forma collettiva dalle imprese che aderiscono ad un preciso regolamento che assicuri e garantisca l’origine e la natura dei prodotti.

Esempi di marchi collettivi:

1) pura lana vergine

2) bancomat

Quale differenza c’e’ tra un marchio collettivo e un marchio individuale?

Il marchio collettivo (a differenza del marchio individuale) non neccessità del requisito del carattere della originalità, potendo essere costituito anche dalla sola indicazione e della qualità del prodotto.

Il marchio collettivo serve a garantire l’origine, le caratteristiche di un prodotto con il preciso scopo di evitarne lo svilimento a differenza del marchio individuale che viene utilizzato per contraddistinguere le merci o i prodotti di una determinata impresa.

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