Opposizione brevetto europeo

La procedura di opposizione alla concessione di un brevetto europeo rappresenta una procedura molto particolare ed unica nel panorama delle legislazioni brevettuali mondiali il cui scopo è quello di richiedere l’annullamento o la limitazione di un brevetto europeo già concesso mediante un procedimento di natura amministrativa e senza che sia necessario adire la via giudiziaria.

In questo senso, la procedura di opposizione presenta diversi vantaggi, in quanto permette di ottenere l’annullamento del brevetto senza dover sopportare i costi e le lungaggini dei comuni procedimenti civili e con un’efficacia verso tutti i brevetti nazionali che sono derivati dal brevetto europeo oggetto di opposizione, così da evitare di dover promuovere singole azioni di nullità per ciascun Paese in cui il brevetto europeo è stato convalidato.

Un’opposizione deve essere depositata presso l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) e può essere promossa da chiunque ne abbia interesse e, nel caso di persone residenti in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo, senza che sia necessario rivolgersi ad un rappresentante abilitato presso l’EPO.

Tuttavia, l’opposizione deve seguire regole molto rigide e tempistiche ben definite che rendono sconsigliabile agire senza il supporto di un esperto.

Innanzitutto, un’opposizione può essere presentata solo successivamente alla pubblicazione del brevetto europeo concesso nel Bollettino Ufficiale EPO ed entro un periodo tassativo di nove mesi da tale pubblicazione.

Il deposito dell’opposizione deve essere accompagnato dal pagamento della relativa tassa di € 785,00 e dalle motivazioni e dai documenti su cui si basa l’opposizione stessa.

Tutta la documentazione deve essere sempre presentata in una delle tre lingue ufficiali dell’EPO (inglese, tedesco e francese) o comunque tradotta in una di tali lingue entro la tempistica stabilita dall’EPO, pena la loro irricevibilità.

I motivi su cui un’opposizione può essere basata sono indicati chiaramente nella Convenzione sul Brevetto Europeo e sono costituiti essenzialmente dall’assenza di uno dei tre requisiti essenziali (novità, attività inventiva, applicabilità industriale), dalla insufficiente descrizione, dall’appartenenza dell’invenzione ad una delle categorie escluse dalla brevettazione (ad es. software in quanto tale, metodi chirurgici o terapeutici, metodi commerciali), dall’estensione dell’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale.

La procedura prevede che le parti interessate (parte opponente e titolare del brevetto) depositino le proprie motivazioni presso l’EPO, il quale al termine del contraddittorio emetterà un primo parere preliminare non vincolante, stabilendo poi una data per l’udienza (oral proceeding) che si terrà direttamente presso una delle sedi EPO (in genere Monaco di Baviera o L’Aia).

Con la decisione, la Divisione di Opposizione dell’EPO potrà eventualmente condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte, il cui importo potrà essere quantificato sulla base dell’andamento del procedimento e della documentazione presentata.

La decisione della Divisione di Opposizione è appellabile in ogni caso dalla parte soccombente, ovvero da entrambe le parti qualora il giudizio non sia completamente favorevole a nessuna delle parti.

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