Cosa sono le rivendicazioni di un brevetto
Il termine rivendicazione deriva dal francese revendication ed in italiano viene utilizzato quale richiesta di riconoscimento di un diritto.
Le rivendicazioni di una domanda di brevetto sia italiana che estera (brevetto europeo – brevetto internazionale) delimitano le caratteristiche tecniche di un’invenzione.
In pratica le rivendicazioni di una domanda di brevetto circoscrivono l’ambito di protezione di un’invenzione.
Qualcuno ha inteso definire le rivendicazioni come l’aspetto “principe” di un brevetto proprio perchè vanno a delimitare e circoscrivere ciò che si intende proteggere; tuttavia è più corretto affermare che sono una parte essenziale ed indispensabile ma che solo con una appropriata descrizione ed una attenta stesura dell’intera domanda di brevetto possono sortire l’effetto di tutela che il titolare della domanda di brevetto si è prefisso di raggiungere.
Quindi, rivendicazioni ben “legate” alla descrizione ed a eventuali disegni (non sempre necessari) potranno consentire una giusta protezione.
Una domanda di brevetto senza rivendicazioni, a modesto avviso di chi scrive, non è da considerarsi una domanda valida e quindi efficace. O meglio, una domanda di brevetto senza rivendicazioni non è neppure ricevibile.
Tale assunto deriva da una semplice lettura dell’art. 52 del codice della proprietà industriale che stabilisce:
Rivendicazioni
1) Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
2) I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3) La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
4) 3-bis. Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.
L’art. 52 del codice della proprietà industriale è chiaro e non avrebbe avuto senso per il legislatore introdurlo se le rivendicazioni non fossero un aspetto fondamentale.
E’ possibile quindi, affermare, che non può esistere una domanda di brevetto senza la presenza delle rivendicazioni. Questo assunto, oltre che dal dato normativo, è tratto anche dalla logica e dal motivo dell’esistenza delle rivendicazioni all’interno di una domanda di brevetto.
Se una domanda di brevetto serve a tutelare un’invenzione e le rivendicazioni costituiscono ciò che si rivendica contro terzi (eventuali contraffattori) non sarebbe comprensibile prevedere come valida e quindi efficace una domanda di brevetto senza le rivendicazioni.
Proprio l’articolo 52 comma 1 stabilisce che le rivendicazioni debbano esplicitare in maniera chiara e specifica l’oggetto del brevetto.
Le rivendicazioni da sole dovrebbero già consentire di avere un quadro abbastanza chiaro di cosa si intende proteggere.
Tuttavia il legislatore aggiunge al comma 2 dell’art. 52 che la descrizione ed i disegni sono posti a corredo della domanda e possono essere utilizzati per meglio poter interpretare le rivendicazioni.
Sempre al comma 2 del citato articolo viene sottolinea l’importanza delle rivendicazioni quali fattori determinati per circoscrivere il perimetro della protezione della domanda di brevetto depositata.
Da non dimenticare che le rivendicazioni hanno anche e soprattutto delle precise finalità. In particolare non va dimenticato il passaggio del comma 3 dell’art. 52 del codice della proprietà industriale che indica chiaramente le finalità delle rivendicazioni.
Le rivendicazioni di un brevetto hanno tre precisi scopi:
1) Definire l’ambito di protezione dell’invenzione brevettata e quindi circoscrivere l’ambito di protezione che si richiede;
2) indirettamente il comma 3 dell’art. 52 lascia intendere che per ottenere una difesa efficace in un eventuale giudizio di contraffazione il Giudice o il consulente tecnico nominato da questi, con delle rivendicazioni che ben delimitano l’invenzione, saranno in grado di comprendere le rivendicazioni con facilità e di conseguenza il titolare del brevetto avrà maggiori chances di successo;
3) i soggetti che avessero intenzione di mettere sul mercato l’invenzione brevettata potrebbero, a seguito di una ricerca brevettuale, avere la possibilità di leggere la domanda di brevetto depositata e quindi le relative rivendicazioni ed astenersi o meno dai loro intenti.
Il lettore, che sia esso un giurista ovvero un esperto del settore, devono poter comprendere chiaramente l’oggetto della protezione. Solo così si potrà affermare di aver scritto in maniera corretta la domanda di brevetto.
La parte più complessa, per i non addetti ai lavori, è la comprensione dell’ultimo comma dell’art. 52 del codice di proprietà industriale (3-bis).
In pratica l’ultimo comma cerca di rispondere ad un quesito abbastanza comune: dove inizia e termina l’ambito di protezione di una domanda di brevetto quando un prodotto o procedimento di un terzo è simile ma non identico all’oggetto del brevetto?
Attenzione alle parole perché sono importantissime. Come è possibile notare stiamo utilizzando due aggettivi differenti: simile ed identico.
Nel caso di una completa sovrapposizione (identico) di un prodotto o procedimento ad un brevetto o ad una domanda di brevetto anteriori, la contraffazione è acclarabile in maniera concreta.
Al contrario l’ultimo comma dell’art. 52 del codice della proprietà industriale (3-bis) si occupa dell’annoso problema della similitudine tra un brevetto o una domanda di brevetto ed un prodotto o procedimento di un terzo messi sul mercato o utilizzati in data successiva alla data di deposito del brevetto e che si “avvicinano” al brevetto depositato o concesso ma non lo riproducono in maniera pedissequa.
Per poter compiere un’analisi di similitudine brevettuale si utilizza il c.d. metodo “function way result” che può differire da Stato a Stato.
Facciamo due esempi per chiare meglio il tutto:
1) Tizio brevetta un cacciavite con una punta a stella mentre Caio mette sul mercato successivamente un cacciavite con una punta esagonale. In questo caso la similitudine è abbastanza palese e questo potrebbe far ritenere che vi sia violazione di brevetto.
2) Tizio brevetta sempre un cacciavite a stella mentre Caio mette sul mercato un cacciavite con tre punte diverse.
Bene, in questo caso, potrebbe non esserci contraffazione perché il prodotto di Caio è apparentemente simile a quello di Tizio ma essendo il cacciavite di Caio a tre punte potrebbe non sussistere la violazione del brevetto.
Come avrete avuto modo di notare, nel primo esempio il contraffattore ha cambiato la sola punta del cacciavite. Questa modifica, per un esperto del settore, sarebbe stata abbastanza semplice da realizzare, quindi, in un caso come questo, potremmo essere in presenza di una contraffazione.
Al contrario nell’esempio n. 2 è possibile che un esperto del settore, utilizzando le comuni conoscenze, non avrebbe potuto realizzare il cacciavite a tre punte.
Per concludere il nostro articolo, finalizzato a comprendere cosa sono le rivendicazioni di un brevetto non ci resta che chiederci quali sono, nella casistica, le tipologie di rivendicazioni e come comportarci a seconda della loro finalità.
Le tre principali tipologie di rivendicazioni sono quelle di prodotto, di metodo e di uso.
Nelle rivendicazioni relative ad un prodotto sarà necessario riportare le caratteristiche tecniche che si intendono tutelare mentre per quanto attiene ad un brevetto di metodo sarò necessario riportare le fasi del procedimento relativo a quest’ultimo.
Infine, le rivendicazioni d’uso sono una specifica categoria riservata perlopiù a prodotti medici o farmaceutici e che permettono di proteggere usi nuovi di prodotti già noti.
L’argomento rivendicazioni è a dir poco complesso e solo avvocati fortemente specializzati nel settore possono trattarlo con attenzione e competenza.