Differenze tra diritto d’autore e brevetto

La principale differenza tra il diritto d’autore ed il brevetto consiste nel fatto che il diritto d’autore comprende le opere dell’ingegno che non trovano tutela con la brevettazione.

Per opere di ingegno debbono intendersi le opere letterarie, teatrali, musicali, cinematografiche, artistiche, scientifiche, fotografiche, architettoniche, i disegni tecnici ed infine le banche dati.

Il brevetto, al contrario, tutela tutte quelle soluzioni tecniche nuove, inventive e che trovino un’applicazione industriale.

La diversità tra il diritto d’autore ed il brevetto è da rinvenirsi anche nella diversa legislazione che li disciplina. Il diritto d’autore è regolamentato dalla legge  Legge 633 del 22 Aprile 1941 mentre il brevetto è regolamentato principalmente dal codice della proprietà industriale.

Altra differenza è che la tutela del diritto d’autore nasce nel momento in cui l’opera è stata creata, non rendendo necessaria la loro registrazione; al contrario i diritti di brevettazione si concretizzano quando avviene il primo deposito della domanda di brevetto presso uno degli enti nazionali o sovranazionali preposti a tale fine.

E’ utile però chiarire che per consentire all’opera oggetto del diritto d’autore di avere una data certa è preferibile eseguire un deposito presso la SIAE. Invece, per quanto attiene alle soluzioni di natura tecnica tutelabili con un brevetto dovrà essere effettuato un deposito presso uno degli uffici preposti. (UIBM, EPO, WIPO).

Altra differenza è nella durata. Il diritto d’autore termina allo scadere del settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore mentre i diritti brevettuali terminano, per il brevetto per modello di utilità in 10 anni dal suo deposito e in 20 anni per il brevetto per invenzione industriale, sempre che si sia provveduto a pagare regolarmente i diritti di mantenimento.

Allo stesso tempo, e prima di concludere questo breve post, vale la pena di elencare anche qualche punto in comune che hanno il diritto d’autore ed il brevetto.

In caso di controversie, sia per quanto attiene alla violazione del diritto d’autore che per quanto attiene alla violazione di diritti brevettuali il tribunale competente è quello delle imprese.

Altro punto in comune è il diritto allo sfruttamento del diritto d’autore nel caso di programmi per elaboratore, banche dati, disegni industriali creati nell’esecuzione di un lavoro dipendente; in questi casi i diritti allo sfruttamento economico spettano al datore di lavoro. Come spettano al datore di lavoro i diritti brevettuali di invenzioni create nel medesimo ambito industriale di quest’ultimo, salvo la possibilità per l’inventore di essere riconosciuto come tale all’atto del deposito della domanda di brevetto.

Ultimo punto in comune è la protezione del software. Il software (linguaggio di programmazione, codice sorgente) in quanto tale è tutelabile esclusivamente con la legge sul diritto d’autore; tuttavia è possibile tutelare indirettamente un software (o più precisamente la sua funzione) con il brevetto qualora assolva a funzioni tecniche che oltre ad essere nuove producano anche un effetto tecnico non prevedibile in maniera ovvia. In questo caso è opportuno affiancare alla registrazione del software come diritto d’autore anche il deposito di una domanda di brevetto.

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    Quali sono le differenze tra il diritto d'autore ed il brevetto

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