Registrazione design e tutela forma estetica

Il ricorso alla registrazione del design industriale tramite il deposito di apposite domande di registrazione di disegno o modello è uno strumento spesso sottovalutato dalla aziende italiane, nonostante il nostro Paese possa vantare una lunga ed autorevole tradizione in materia di design ed il Made in Italy goda di elevata rinomanza a livello mondiale.

Infatti, se si osservano i dati di deposito è possibile notare come i depositi di domande di registrazione di design siano sensibilmente inferiori ai depositi di domande per brevetto di invenzione o per registrazione di marchi di impresa.

Ad esempio, nel 2014 sono state depositate solo 1373 domande di registrazione di design in Italia e circa 4000 domande di registrazione di design comunitario, a fronte di oltre 15000 tra domande di brevetto per invenzione industriale italiane, internazionali ed europee di titolari italiani (di cui 9382 domande di brevetto italiano) ed oltre 50000 domande di registrazione di marchio in Italia, escluse le domande di marchio comunitario (dal 23 marzo 2016 marchio dell’Unione europea).

Le domande di registrazione per design italiano sono state addirittura solo poco più della metà delle domande di brevetto per modello di utilità (2497) nonostante questa ultima forma di tutela spesso conferisca una protezione inferiore a quella conferita da un design registrato, sia per quanto riguarda l’ambito di tutela che la durata della stessa. Infatti, mentre un modello di utilità ha una durata massima di 10 anni, il design registrato può durare fino a 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.

Spesso si sottovaluta anche il fatto che il deposito di una domanda di registrazione di design può rappresentare una forma di tutela non solo alternativa ma anche complementare ad alte forme di tutela quali il brevetto di invenzione e che consente di proteggere elementi di un proprio prodotto innovativo che non sono altrimenti proteggibili con il brevetto di invenzione, così da garantire una tutela maggiore e completa delle proprie innovazioni.

Inoltre, anche se la legge n. 633 del 22/04/1941 (legge sul Diritto d’autore) sancisce la protezione ai sensi di tale legge anche per “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” (Art. 2(10)) il deposito di una domanda di registrazione di design consente di ottenere comunque la tutela anche nel caso in cui il carattere artistico dovesse essere messo in discussione.

Un ulteriore vantaggio nel depositare una domande di registrazione di design è rappresentato dal costo relativamente contenuto, anche perchè con un’unica domanda di registrazione è possibile depositare un numero illimitato di modelli purché appartenenti ad una stessa classe di prodotti, con un sensibile risparmio sulle tasse di deposito.

Infine non si deve tralasciare il fatto che tramite una domanda di registrazione di design è possibile proteggere non solo oggetti di moda o di arredamento, quali capi ed accessori di abbigliamento, sedie, mobili, lampade e tutti quegli oggetti per i quali la forma estetica assume valenza fondamentale. Al contrario è possibile proteggere con una domanda di registrazione di design la forme estetica praticamente di tutti gli oggetti, inclusi macchinari di tipo industriale o parti di macchine, oppure prodotti alimentari o loro confezioni, purché visibili durante il normale utilizzo.

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