Brevettare da soli o rivolgersi ad un avvocato o consulente

Anche se la normativa brevettuale, sia nazionale che internazionale, non impone ad un inventore di ricorrere ad un esperto in materia di proprietà industriale, ossia ad un avvocato o consulente in proprietà industriale, per redigere e depositare una domanda di brevetto per invenzione, ci sono diversi aspetti che i titolari dei brevetti sono spesso portati a trascurare e che sovente conducono ad errori nel deposito della domanda difficilmente risolvibili.

Uno degli errori più ricorrenti commessi dai titolari delle domande che provvedono al cosiddetto deposito fai-da-te è quello di non considerare che il brevetto, pur essendo un documento di natura tecnica, non rappresenta né un manuale tecnico d’uso né un documento pubblicitario in cui decantare i pregi della propria invenzione.

Al contrario, il brevetto è un documento di natura non solo tecnica ma anche legale e che pertanto deve possedere requisiti di sostanza e forma ben precisi al fine di poter sostenere non solo la fase di esame prima della concessione ma anche per poter essere efficace in un eventuale contenzioso basato sul brevetto stesso, come una causa di contraffazione o di validità del brevetto.

Per questo motivo è necessario che il brevetto non presenti solo una descrizione ben dettagliata ma anche che abbia rivendicazioni ben definite e chiare e che non lascino spazio ad incertezze.

Tuttavia, osservando le domande di brevetto depositate direttamente dai titolari, è facile osservare come la gran parte di esse presenti rivendicazioni volte più ad indicare i problemi che l’invenzione si propone di risolvere che non le soluzioni tecniche che consentono di raggiungere tali obiettivi.

Ciò porta ad una mancanza di chiarezza delle rivendicazioni che il più delle volte causa un’interruzione della procedura di esame sin dalla prima fase immediatamente successiva al deposito.

Infatti accade di frequente che in questi casi l’UIBM provveda a bloccare la procedura di esame emettendo una comunicazione con cui si richiede di rimediare a tali errori depositando una nuova descrizione e nuove rivendicazioni che rispondano alla normativa.

Tuttavia, non sempre è possibile rimediare agli errori iniziali in quanto tali rettifiche devono essere sempre eseguite nell’ambito del contenuto iniziale della domanda, senza poter aggiungere nuovi esempi o nuovi elementi, pena il respingimento della domanda.

Inoltre, neppure è sempre possibile ritirare la domanda di brevetto iniziale per depositarne una nuova in quanto eventuali divulgazioni dell’invenzione che fossero avvenute in questo intervallo di tempo potrebbero rendere nulla la domanda successiva o il brevetto derivante da essa.

Un ulteriore errore spesso riscontrato è quello di scrivere rivendicazioni eccessivamente descrittive, in cui anche elementi secondari ai fini dell’invenzione vengono posti in evidenza, con la conseguenza che diventano anch’essi essenziali ai fini della valutazione della contraffazione.

Questa ultima tipologia di errore è quella che conduce a brevetti di scarso valore, per quanto potenzialmente innovativi, in quanto facilmente aggirabili e che nel tempo hanno alimentato il senso comune secondo cui i brevetti non hanno valore in quanto “è sufficiente cambiare una virgola” per poterli superare.

Non da ultimo, spesso non si tiene conto che il brevetto deve contenere anche nella descrizione solo gli elementi essenziali alla risoluzione del problema tecnico ma senza fornire informazioni che non sono essenziali e che invece sarebbe preferibile mantenere segrete.

Il ruolo dell’avvocato esperto in proprietà industriale o del consulente in proprietà industriale non è solo quello di assicurarsi che la domanda di brevetto presenti tutti i requisiti formali ma è soprattutto quello di trovare il giusto compromesso tra le informazioni che occorre necessariamente fornire affinchè il brevetto sia chiaro e sufficientemente descritto e le conoscenze da non divulgare in quanto know-how dell’inventore.

Inoltre il consulente ha anche il compito di ampliare quanto più possibile l’ambito di tutela della domanda per evitare che anche piccole modifiche, non previste dall’inventore, possano essere utilizzate per aggirare il brevetto, rendendolo così uno strumento inefficace.

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