Come brevettare una ricetta ovvero un prodotto alimentare
Il settore alimentare e della ristorazione rappresenta un comparto fondamentale per l’economia italiana, in costante crescita sia per quanto riguarda il fatturato che nel numero di operatori.
Per questo motivo si assiste sempre con maggiore frequenza a richieste in merito alla possibilità di brevettare nuove pietanze, alimenti, ricette oppure nuovi metodi di lavorazioni di alimenti e pietanze.
Secondo alcune opinioni non sarebbe possibile a priori brevettare una ricetta a causa della loro stessa natura.
E’ invece parere di chi scrive che, seppur complicato, non è possibile escludere del tutto la brevettabilità di una ricetta o di un nuovo preparato alimentare.
Innanzitutto, il Codice della Proprietà Industriale afferma all’Art. 45(1) che “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”.
In secondo luogo, se si esegue una ricerca sul database Espacenet dell’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) si può osservare come lo stesso Ufficio abbia più volte rilasciato brevetti per ricette e che esiste anche una specifica classe secondo la classificazione CPC (precisamente la A23V) relativa ad alimenti, composizioni e loro metodi di preparazione.
Quali caratteristiche devono avere le ricette alimentari, ovvero i nuovi alimenti o le loro tecniche di preparazione per poter essere brevettate?
La risposta la si ottiene considerando quali sono i requisiti essenziali per la brevettabilità previsti dal sopra citato Art. 45(1) CPI, secondo l’invenzione deve essere nuova, implicare un’attività inventiva ed avere un’applicazione industriale.
Quindi, affinchè una ricetta oppure un alimento siano brevettabili devono essere innanzitutto, ed ovviamente, nuove.
Tuttavia, la novità in sé non basta. Ad esempio, non è sufficiente realizzare una ricetta mediante unione di alimenti che non siano mai stati utilizzati insieme tra loro per creare un alimento, se tale combinazione di alimenti non porti ad un effetto tecnico nuovo ed inaspettato.
Per fare un esempio banale, l’aggiunta di zucchero in una ricetta che non lo aveva mai previsto al fine di rendere tale ricetta dolce, pur rendendo la ricetta nuova, non potrebbe essere ritenuta inventiva in quanto l’effetto finale (la dolcezza) risulterebbe ovvio e non inatteso.
Ancora, l’unione insolita di più ingredienti non può essere considerata inventiva (e quindi brevettabile) se l’effetto finale sia semplicemente quello di avere un gusto diverso dato dalla sovrapposizione dei gusti dei singoli alimenti.
Pertanto, per poter brevettare una ricetta o un nuovo alimento composto dall’unione di alimenti noti uniti tra loro in maniera insolita (e quindi nuova) è necessario che vi sia un’interazione tra tali alimenti tale che si abbia un effetto tecnico inaspettato, quale un miglioramento nel comportamento da parte degli altri elementi (ad esempio riduzione del contenuto in zuccheri, migliore lievitazione, maggiore digeribilità, etc.).
Un terzo requisito, altrettanto importante, per poter verificare la brevettabilità di una ricetta o di un nuovo preparato alimentare è costituito dalla applicabilità industriale.
In pratica è necessario che la ricetta sia ripetibile in maniera industriale e che la sua corretta realizzazione non sia legata alla maggiore o minore bravura o abilità di chi la esegue.
Esistono forme di tutela di una ricetta alimentare alternative al brevetto?
Secondo il parere di chi scrive il brevetto risulta essere solitamente l’unica forma di tutela realmente efficace, qualora sia possibile attuarla.
Una forma alternativa potrebbe essere, in alcuni casi, la tutela mediante il diritto d’autore.
Tuttavia, bisogna considerare che il diritto d’autore tutela solo l’aspetto estetico finale (ad esempio la composizione del piatto) e solo se si possa riconoscere valore artistico ad essa.
Al contrario, il diritto d’autore non può essere fato valere per la ricetta in sé, né per tutelare aspetti tecnici (quali tecniche di preparazione o lavorazione dei singoli alimenti) per i quali l’unica forma possibile di tutela è invece ottenibile mediante il brevetto per invenzione industriale o brevetto per modello di utilità.
L’eventuale registrazione di un marchio relativo ad una nuova ricetta ha il solo scopo di tutelarne il nome, ma non conferisce nessuna tutela nei confronti di chi utilizzi la stessa ricetta per realizzare un prodotto alimentare identico ma con diverso nome commerciale.