Differenza tra domanda di registrazione e marchio registrato

Uno degli errori più frequenti commessi da chi deposita una domanda di registrazione di marchio è quella di ritenere che i diritti di esclusiva sul marchio nascano immediatamente al momento del deposito della domanda di registrazione.

Invece, occorre essere consapevoli che la registrazione del marchio si concretizza esclusivamente dopo una ben precisa fase di esame condotta dall’Ufficio presso il quale si deposita la domanda (ad esempio l’UIBM nel caso di domanda di registrazione per marchio italiano oppure l’EUIPO nel caso di domanda di registrazione per marchio dell’Unione Europea, una volta noto come marchio comunitario).

Solo al completamento della fase di esame, che si suddivide in una prima fase di esame dei requisiti formali ed in una seconda fase in cui eventuali titolari di diritti anteriori sul marchio possono presentare opposizione alla registrazione, si ha il rilascio del certificato di registrazione con cui i diritti diventano efficaci.

Pertanto, solo l’avvenuta registrazione conferisce il diritto a pubblicizzare il proprio marchio come registrato, apponendo opportunamente, anche se non obbligatoriamente, anche il tipico simbolo ® affianco al marchio stesso.

Al contrario, l’apposizione di tale simbolo vicino ad un marchio ancora non registrato ma semplicemente oggetto di una domanda di registrazione, non è lecita e può essere causa di provvedimenti.

In particolare l’Art. 127 (2) Codice della proprietà industriale afferma che “Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro”.

L’utilizzo di segni o diciture atti a far intendere che il marchio sia registrato è censurato in maniera ancora più forte in alcuni Paesi esteri ed in particolare negli Stati Uniti, con multe di entità maggiori rispetto a quelle previste dalla normativa italiana.

Pertanto, fintanto che la procedura di registrazione non sia completata ed il marchio non sia stato registrato è lecitamente possibile utilizzare esclusivamente simboli e diciture che evidenzino che il marchio è ancora oggetto di domanda pendente, come ad esempio il simbolo TM.

In conclusione, qualora si abbia necessità di pubblicizzare la registrazione del marchio in breve tempo è opportuno direzionarsi verso le procedure di registrazione più rapide.

In tal senso, si può osservare come i tempi di registrazione di un marchio dell’Unione Europea siano sensibilmente inferiori a quelli di un marchio italiano, con il primo che può essere registrato anche in meno di quattro mesi, contro il tempo medio di oltre un anno per la registrazione dei marchi italiani.

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