La tutela del design nei prodotti complessi

E’ possibile registrare il design dei singoli elementi che compongono un prodotto complesso?

L’art. 31 del CPI afferma che “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto del’intero prodotto o di una sua parte …” per cui la risposta deve essere affermativa.

Ovviamente è necessario che l’aspetto estetico del componente per il quale si vuole ottenere la tutela tramite il deposito della domanda di registrazione di design sia di per sè nuova ed abbia aspetto individualizzante.

Come deve essere valutata la novità estetica del componente?

Il carattere estetico innovativo di un componente di un prodotto complesso deve essere valutato andando a confrontare l’elemento da tutelare mediante la registrazione del design scorporandolo dal prodotto finale ed eseguendo un confronto con lo stato dell’arte del singolo costituito dai componenti analoghi.

Il componente di cui voglio registrare il design non è visibile durante l’uso: posso comunque tutelarlo?

No: per registrare il design di una parte di un prodotto complesso è necessario che tale parte sia visibile durante l’uso.

E’ allora necessario tutelare il prodotto complesso nella sua interezza?

Certo, purchè il prodotto complesso (ad esempio l’automobile) abbia nella sua totalità una forma estetica nuova e provvista di carattere individualizzante; pertanto sarà da valutare sia la registrazione del design del prodotto complesso che la registrazione del design delle singole parti innovative.

Per registrare il design di un prodotto complesso e delle sue parti è necessario depositare una domanda di registrazione per ogni elemento?

No! In linea generale è possibile depositare un’unica domanda di registrazione di design multiplo, pagando la tassa base di €100 nel caso di deposito di una domanda di registrazione di design in Italia, a prescindere dal numero di design da registrare, oppure, nel caso di domanda di registrazione di design dell’Unione Europea, pagando la tassa base di €350 per il primo modello e le tasse aggiuntive per ogni modello successivo.

E nel caso in cui il componente abbia anche altre applicazioni?

Nel caso in cui uno dei componenti del prodotto complesso trovi applicazione anche in un ambito diverso o in un prodotto diverso, ossia in un prodotto complesso di diversa natura oppure come elemento a sè stante, potrebbe essere opportuno registrare quel singolo design anche in una classe differente, mediante il deposito di un’ulteriore domanda di registrazione.

Ho registrato il design di un prodotto complesso ed ho notato che mi hanno copiato solo un singolo elemento: posso far valere i miei diritti?

E’ molto difficile; il design tutela l’aspetto estetico di un prodotto nel suo complesso per cui se la registrazione del design fa riferimento ad un prodotto nella sua interezza ma non si è provveduto a depositare una domanda di registrazione per il design della singola parte, il confronto utile a definire la contraffazione dovrà essere eseguito tra i due prodotti complessi; pertanto, qualora l’aspetto complessivo dei due prodotti complessi è differente non è possibile far valere il proprio diritto.

Quindi in questo caso non ci sarebbe più possibilità di tutela?

Non è detto! Non bisogna dimenticare che all’interno dell’Unione Europea trovano tutela anche i design non registrati, anche se la tutela dei design non registrati ha una durata limitata a 3 anni (non rinnovabili) a partire dalla prima divulgazione da parte dell’autore, contro i 25 anni del design registrato.

Sono titolare di un design registrato relativo ad un componente di un autoveicolo: posso cedere il mio diritto in licenza?

Certo! Il design registrato (o la semplice domanda di registrazione) per una parte di un prodotto complesso possono essere gestiti in maniera del tutto analoga a quanto avviene per i design registrati e le domande di registrazione di prodotti semplici o complessi.

Su che base potrò chiedere la royalty?

Il contratto di licenza è un comune contratto di natura civilistica tra due o più parti e pertanto non vi sono parametri perentori da rispettare, purchè si rimanga in ambiti ragionevoli; ovviamente nel computo di una royalty relativa ad una parte di un prodotto complesso (ad esempio il fanale di un automobile) non si può fare riferimento al prezzo finale del prodotto in quanto si avrebbe uno sbilanciamento eccessivo a favore del licenziate, ovvero il titolare del diritto registrato; in tal caso occorre valutare l’incidenza del componente all’interno del prodotto complesso ed il valore aggiunto che esso determina.

In conclusione, questo post non deve essere interpretato nella maniera più assoluta come un parere legale.

Ogni caso è diverso da un altro e la giurisprudenza può interpretare le norme in maniera diversa.

E’ quindi opportuno rivolgersi ad un avvocato specializzato che potrà suggerire le migliori azioni da compiere.

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