Opposizione registrazione marchio
Aggiornato a ottobre 2026
Opposizione marchio: cos’è. L’opposizione è la procedura con cui il titolare di un marchio anteriore, registrato o già depositato, chiede all’Ufficio di respingere, in tutto o in parte, una domanda di marchio successiva identica o simile alla sua, per prodotti o servizi identici o affini.
In breve: chi ha un marchio anteriore può opporsi a una domanda successiva entro 3 mesi dalla sua pubblicazione. La tassa è di 250 € all’UIBM e di 320 € all’EUIPO. La procedura può chiudersi con un accordo, con la limitazione o il ritiro della domanda, oppure con una decisione dell’Ufficio.
Tassa di opposizione UIBM: quanto costa
Per presentare opposizione contro una domanda di marchio italiano la tassa dovuta all’UIBM è di 250 euro. Si versa al momento del deposito dell’istanza, insieme alle motivazioni sintetiche dell’opposizione.
A questa cifra si aggiungono i compensi dell’eventuale professionista. Se l’opposizione viene decisa, l’Ufficio può inoltre porre le spese a carico della parte soccombente.
Perché esiste l’opposizione alla registrazione di un marchio
L’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale specifica che uno dei requisiti per la registrazione di un marchio è rappresentato dalla novità, ossia il segno da registrare non deve essere identico o simile a marchi già registrati nel territorio o in corso di registrazione per prodotti o servizi che siano identici o affini.
Tuttavia, in fase di registrazione, l’Ufficio preposto al rilascio del certificato di registrazione (ad esempio l’UIBM per i marchi italiani oppure l’EUIPO per i marchi dell’Unione Europea) non procede alla verifica della novità del marchio, per cui non è da escludere che due marchi simili se non identici possano essere validamente registrati anche per prodotti e servizi identici o affini.
Per evitare simili circostanze è stata introdotta la procedura di opposizione, ossia una procedura che consente ai titolari di marchi registrati o di domanda di registrazione di marchio di richiedere che una domanda di marchio successiva venga respinta.
Come scoprire che qualcuno ha depositato un marchio simile al tuo
Tuttavia, è onere del titolare della registrazione anteriore verificare che un terzo abbia presentato una domanda di registrazione di marchio successiva alla propria registrazione, ad esempio mediante la consultazione costante del Bollettino Ufficiale dei Marchi oppure attivando un servizio di sorveglianza marchi.
Infatti, l’UIBM non provvede ad inviare alcun avviso ai titolari dei marchi in merito al deposito di nuove domande di registrazione da parte di terzi relativamente a marchi identici o simili al proprio.
Su quali marchi si può fondare l’opposizione
Affinché si possa procedere al deposito dell’istanza di opposizione è necessario che la registrazione opposta sia richiesta in un territorio in cui il marchio anteriore è tutelato.
Pertanto, una domanda di registrazione di marchio italiano può essere opposta sulla base di un marchio italiano anteriore, di un marchio dell’Unione Europea o, ancora, di un marchio internazionale designante l’Italia e/o l’Unione Europea.
A sua volta, una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione Europea può essere opposta sulla base di un ulteriore marchio dell’Unione Europea oppure di un qualsiasi marchio nazionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea o, ancora, di un marchio internazionale designante l’Unione Europea o uno o più Paesi dell’Unione Europea.
Periodo di opponibilità del marchio: quanto dura
Il periodo di opponibilità di un marchio è di tre mesi dalla pubblicazione della domanda, sia all’UIBM sia all’EUIPO. È il tempo che hai per presentare opposizione.
Una volta scaduto, l’opposizione non è più possibile, ma puoi ancora chiedere la nullità del marchio dopo la registrazione.
Per non far scadere il termine senza accorgertene, puoi attivare un servizio di sorveglianza marchi: l’UIBM non avvisa i titolari dei marchi anteriori.
Opposizione marchio: termini, tasse e tempi
| UIBM (marchio italiano) | EUIPO (marchio UE) | |
|---|---|---|
| Termine per opporsi | 3 mesi dalla pubblicazione | 3 mesi dalla pubblicazione |
| Tassa di opposizione | 250 € | 320 € |
| Periodo di conciliazione (cooling-off) | 2 mesi dalla notifica, prorogabili fino a 1 anno su istanza congiunta delle parti | 2 mesi dalla notifica, prorogabili fino a 2 anni su richiesta congiunta delle parti |
| Fase successiva | 2 mesi all’opponente per la memoria + 2 mesi al richiedente per le controdeduzioni | 2 mesi all’opponente per completare il fascicolo con la memoria + 2 mesi al richiedente per le controdeduzioni |
| Decisione appellabile | Sì | Sì |
Come si presenta l’opposizione
Una volta che il titolare della registrazione anteriore ha appurato che un terzo ha provveduto a depositare una domanda di registrazione per un marchio identico o simile al proprio per prodotti o servizi identici o affini, sarà necessario provvedere al deposito dell’istanza di opposizione entro un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione da contestare.
L’opposizione può essere diretta sia all’intera domanda di registrazione, al fine di ottenerne il completo respingimento, oppure solo a parte dei prodotti o servizi, al fine di richiederne la limitazione.
Il deposito della istanza di opposizione richiede il pagamento della tassa di opposizione, che ammonta ad €250 per l’opposizione ad un marchio italiano e ad €320 nel caso di opposizione ad un marchio dell’Unione Europea. Inoltre, è necessario depositare le motivazioni sintetiche su cui si basa l’opposizione.
Opposizione UIBM: le fasi della procedura
Una volta ricevuto l’atto di opposizione, l’Ufficio preposto provvede a notificarlo al richiedente della domanda di registrazione opposta, assegnando un termine di due mesi alle parti per giungere ad un accordo ovvero al richiedente della domanda opposta per accogliere le istanze dell’opponente, ritirando o limitando la domanda di marchio, così da chiudere il procedimento.
Il suddetto termine di due mesi è prorogabile fino ad un anno su istanza congiunta delle parti.
In caso di mancato accordo, al termine del periodo di conciliazione l’Ufficio assegna due mesi alla parte opponente per presentare una memoria a favore del respingimento o della limitazione del marchio.
Una volta che tale memoria sarà stata depositata e notificata alla parte che ha subito l’opposizione, quest’ultima avrà ulteriori due mesi di tempo per presentare la sua memoria difensiva. In questo periodo, sarà sempre facoltà del richiedente del marchio opposto procedere alla limitazione o al ritiro della domanda di registrazione del marchio.
Opposizione EUIPO: le fasi della procedura
Per i marchi dell’Unione Europea la procedura segue tempi propri. L’opposizione va depositata entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda e la tassa di 320 € deve arrivare all’Ufficio entro lo stesso termine. Verificata l’ammissibilità, l’EUIPO notifica l’opposizione al richiedente e si apre un periodo di due mesi (cooling-off) in cui le parti possono cercare un accordo; su richiesta congiunta il periodo può essere prorogato.
Se l’accordo non arriva, l’opponente ha due mesi per completare il fascicolo con le prove a sostegno dei propri diritti e presentare le proprie argomentazioni; il richiedente del marchio opposto avrà a sua volta due mesi per replicare e presentare le sue controdeduzioni, dopodiché l’Ufficio decide.
La decisione e le spese
Una volta che l’Ufficio avrà ricevuto entrambe le memorie ed eventuali osservazioni della parte opponente, potrà emettere la decisione, che potrà essere di accoglimento totale o parziale dell’istanza di opposizione oppure di rigetto della stessa e conseguente registrazione del marchio.
La decisione è in ogni caso appellabile.
Con la decisione, l’Ufficio può anche richiedere alla parte soccombente di procedere al pagamento delle spese in favore dell’altra parte. Generalmente, queste spese sono quantificate in € 500,00 – 700,00 nel caso in cui l’opposizione sia accolta ed in € 200,00 – 300,00 nel caso in cui l’opposizione sia respinta.
Cosa fare se hai ricevuto un’opposizione
Ricevere un’opposizione non significa perdere il marchio, ma i termini sono stretti e vanno rispettati. Le strade principali sono:
- limitare la domanda, escludendo i prodotti o servizi in conflitto, per chiudere il procedimento;
- trovare un accordo con l’opponente, ad esempio di coesistenza, durante il periodo di conciliazione;
- presentare la memoria difensiva entro il termine assegnato;
- ritirare la domanda, se il conflitto è troppo forte.
Conviene rivolgersi a un professionista fin dal ricevimento dell’atto, perché il periodo di conciliazione è il momento migliore per negoziare. Se hai bisogno di assistenza, puoi consultare la nostra pagina sulla tutela legale del marchio.
Quanto è frequente l’opposizione e come ridurre il rischio
Si mette in evidenza come ogni mese l’UIBM riceva anche più di cento procedimenti di opposizione, per cui la possibilità per un richiedente di una domanda di registrazione di marchio di subire un simile procedimento non è del tutto remota.
Pertanto, prima di depositare una domanda di registrazione di marchio, si consiglia vivamente di procedere sempre ad una ricerca di anteriorità, la quale, seppure non permetta di avere assoluta certezza in merito all’assenza di diritti terzi anteriori, consente comunque di ridurre il rischio.
Opposizione marchio: cosa controllare prima di depositare
- Il tuo marchio anteriore deve essere tutelato nel territorio in cui è richiesta la domanda contestata;
- Il segno contestato deve essere identico o simile al tuo, per prodotti o servizi identici o affini;
- I tre mesi decorrono dalla data di pubblicazione della domanda;
- Puoi opporti a tutta la domanda o solo a una parte dei prodotti o servizi;
- Prepara le motivazioni sintetiche e paga la tassa;
- Valuta un accordo con la controparte durante il periodo di conciliazione.
Domande frequenti
Hai tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio. Scaduto il termine l’opposizione non è più possibile, ma resta la possibilità di chiedere la nullità del marchio dopo la registrazione.
La tassa è di 250 € all’UIBM e di 320 € all’EUIPO, a cui si aggiungono gli eventuali costi del professionista.
Sì, l’opposizione può riguardare l’intera domanda oppure solo una parte dei prodotti o servizi, per ottenerne la limitazione.
Sì, la decisione è sempre appellabile.
L’Ufficio può porle a carico della parte soccombente, in genere tra 200 e 700 € a seconda dell’esito.
Sono i tre mesi dalla pubblicazione della domanda entro cui si può presentare opposizione.


