Differenze tra marchio e brevetto
Aggiornato 03 novembre 2026
In breve: il brevetto per invenzione industriale protegge un’invenzione tecnica e ne riserva lo sfruttamento esclusivo al titolare per un tempo limitato (20 anni; 10 anni per il modello di utilità). Il marchio è invece il segno (una parola, un logo, la forma di un oggetto) che distingue i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre, e può durare illimitatamente, con rinnovi ogni dieci anni. Si tratta di due tutele differenti, che riguardano oggetti distinti, a cui si affianca una terza forma di protezione: il design, che tutela l’aspetto estetico di un prodotto.
Marchio, brevetto e design a confronto
| Brevetto (invenzione e modello di utilità) | Marchio | Design | |
|---|---|---|---|
| Cosa protegge | La soluzione tecnica di un’invenzione | Il segno che distingue prodotti e servizi di un’impresa | L’aspetto estetico di un prodotto (linee, colori, forma) |
| Requisiti principali | Novità, attività inventiva, applicazione industriale | Novità, capacità distintiva, liceità | Novità e carattere individuale |
| Durata | 20 anni (invenzione industriale), 10 anni (modello di utilità) | 10 anni dal deposito | 5 anni dal deposito |
| Rinnovo | Non rinnovabile | Rinnovabile ogni 10 anni, senza limiti | Rinnovabile fino a un massimo di 25 anni |
| Dopo la scadenza | L’invenzione diventa di pubblico dominio | La tutela continua finché il marchio viene rinnovato | Il design diventa liberamente utilizzabile |
| Esempio | Un nuovo meccanismo per un orologio | Il nome “newtime” e il suo logo | La forma originale della cassa dell’orologio |
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Cosa tutela il brevetto
Molto spesso si commette l’errore di identificare il brevetto per invenzione industriale o il brevetto per modello di utilità con il marchio, ma in realtà esse rappresentano due tipologie di protezioni industriali differenti, ognuna con caratteristiche specifiche ed uniche, e riguardano due oggetti distinti all’interno della legislazione di tutela.
Quando si inventa o si realizza un “nuovo prodotto”, con caratteristiche uniche ed innovative o comunque originali, questo va tutelato, appunto, attraverso il brevetto.
Avere la titolarità di un brevetto consente lo sfruttamento e lo sviluppo esclusivo dell’invenzione da parte del titolare di quest’ultimo.
In questo modo si impedisce a terzi di utilizzare impropriamente prodotti derivanti dal proprio ingegno, a meno che il titolare non autorizzi l’uso o venda a titolo definitivo oppure in licenza la propria soluzione brevettata per permetterne la realizzazione e la produzione industriale.
Brevetto per invenzione e modello di utilità: cosa possono tutelare
Ciò che può essere oggetto di brevetto per invenzione è ben specificato dall’art. 45, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale che recita testualmente: “possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”.
L’art. 84, comma 1 specifica invece cosa può essere oggetto di brevetto per modello di utilità: “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.
A tal proposito, il legislatore non solo permette la tutela dell’invenzione ma definisce i parametri e i requisiti necessari per il deposito di un brevetto.
Un’invenzione può essere brevettata quando si è innanzi a una novità e quando quest’ultima ha caratteristiche del tutto inventive oppure originali (ovvero quando si accerta l’impossibilità da parte di esperti di individuare, ripetere e riprodurre la sua realizzazione, le sue funzioni e/o applicazioni in maniera ovvia) e, infine, quando le caratteristiche dell’invenzione rendono possibile una concreta applicazione tecnica, scientifica e produttiva, consentendo quindi una produzione industriale.
Depositare un brevetto offre quindi vantaggi e garanzie per proteggere le proprie idee e per impedirne a terzi un uso improprio.
Durata: brevetto e marchio a confronto
Va ricordato che per legge la durata massima di un brevetto è ventennale per il brevetto per invenzione industriale e decennale per il brevetto per modello di utilità e non può essere rinnovabile. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina su durata e mantenimento del brevetto.
Dunque, trascorsi tali lassi di tempo, l’invenzione depositata diventa di pubblico dominio e utilizzabile da chiunque.
Inoltre, per i primi 18 mesi dalla data di deposito l’accesso alla domanda di brevetto è limitato al solo titolare della stessa e pertanto non è consentito ai terzi di accedere al contenuto della domanda.
Un’ulteriore differenza tra il marchio ed il brevetto è la sua durata. Infatti, mentre come detto in precedenza, il brevetto ha una durata limitata, il marchio registrato, al contrario, ha una durata di 10 anni dal suo deposito ma può essere rinnovato ogni dieci anni per un tempo illimitato.
Cosa tutela il marchio
A differenza del brevetto (che serve per tutelare le caratteristiche tecniche di un’invenzione), il marchio è – molto più semplicemente – il nome che viene dato ad uno o più prodotti immessi sul mercato per distinguerli dalla concorrenza.
Dunque il marchio, da un punto di vista prettamente giuridico, è ciò che serve a distinguere ogni tipologia di prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Il marchio è un essenziale segno distintivo (una parola, un logo grafico) utile non solo per distinguersi sul mercato, ma anche per creare unicità dal punto di vista qualitativo e promozionale. Il marchio non registrato gode di una tutela molto più limitata: per maggiori informazioni si rinvia alla disciplina del marchio non registrato.
Le differenze principali tra marchio e brevetto
Il marchio ha una funzione totalmente diversa dal brevetto e non impedisce in alcun modo ad una ipotetica concorrenza di immettere sul mercato un prodotto del tutto simile ma con un nome diverso.
Se, ad esempio, una determinata azienda di orologi produce un modello del tutto nuovo e lo immette sul mercato senza brevettarlo chiamandolo “newtime”, ciò non impedisce ad un’azienda concorrente di produrre un orologio del tutto simile ma con un nome diverso.
Pertanto, un’ulteriore differenza tra le due forme di tutela è rappresentata dal fatto che mentre un prodotto potrà essere associato ad un unico marchio, anche se sarà comunque possibile associare uno stesso marchio a più prodotti diversi, al contrario uno stesso prodotto potrà essere tutelato con una molteplicità di brevetti.
Si pensi ad esempio alle automobili o agli smartphone che incorporano al loro interno anche centinaia di brevetti.
La funzione del marchio
Il marchio svolge anche importanti funzioni: esso non serve semplicemente per distinguersi sul mercato, ma può diventare, attraverso l’impegno e la professionalità dell’azienda che lo ha ideato, garanzia di qualità per i fruitori del prodotto o del servizio offerti.
Il marchio è anche una caratteristica essenziale per possibili campagne di promozione e pubblicitarie ed è quindi il mezzo più efficace per tutelare l’unicità e la professionalità del produttore.
Un marchio registrato non solo è estremamente utile per arginare qualsiasi tipo di contraffazione, e così difendere l’identità di una marca, ma contribuisce a generare la stessa identità dell’azienda che lo adotta per “distinguere” i propri prodotti sul mercato. Prima del deposito è opportuno effettuare una ricerca di anteriorità, per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici o simili già registrati.
Il design: la terza forma di tutela
Accanto a brevetto e marchio esiste una terza forma di tutela, spesso trascurata: il design. Mentre il brevetto protegge il funzionamento di un prodotto e il marchio il nome con cui viene commercializzato, il design ne protegge l’aspetto, ovvero le linee, i contorni, i colori, la forma e i materiali che lo caratterizzano. Un design registrato ha una durata di 5 anni dal deposito e può essere rinnovato fino a un massimo di 25 anni. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina su come registrare un design in Italia.
Serve il brevetto, il marchio o entrambi?
Di conseguenza, una tutela quanto più efficace dei propri prodotti non può prescindere dallo studio di un’appropriata strategia che preveda sia il deposito di una domanda di brevetto che la registrazione del marchio, eventualmente accompagnate da una tutela della forma estetica mediante il deposito di una domanda di registrazione di design.
Non sempre, tuttavia, il brevetto rappresenta la soluzione più adatta: qualora l’idea non possieda i requisiti richiesti, o si preferisca non renderla pubblica, esistono delle alternative al brevetto.
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Approfondimenti sui costi
Per informazioni sui costi si rinvia alle pagine dedicate:
- Brevetti: quanto costa brevettare in Italia, costo brevetto europeo e costo brevetto internazionale PCT;
- Marchi: quanto costa la registrazione in Italia, costo marchio UE e costo marchio internazionale;
- Design: costi di registrazione di un design.


