Differenze tra marchio e brevetto
Molto spesso si commette l’errore di identificare il brevetto per invenzione industriale o il brevetto per modello di utilità, con il marchio, ma in realtà esse rappresentano due tipologie di protezioni industriali differenti, ognuna con caratteristiche specifiche ed uniche, e riguardano due oggetti distinti all’interno della legislazione di tutela.
Quando si inventa o si realizza un “nuovo prodotto”, con caratteristiche uniche ed innovative o comunque originali, questo va tutelato, appunto, attraverso il brevetto.
Avere la titolarità di un brevetto consente lo sfruttamento e lo sviluppo esclusivo dell’invenzione da parte del titolare di quest’ultimo.
In questo modo si impedisce a terzi di utilizzare impropriamente prodotti derivanti dal proprio ingegno, a meno che il titolare non autorizzi l’uso o venda a titolo definitivo oppure in licenza la propria soluzione brevettata per permetterne la realizzazione e la produzione industriale.
Ciò che può essere oggetto di brevetto per invenzione è ben specificato dall’art. 45, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale che recita testualmente: “possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale“.
L’art. 84, comma 1 specifica invece cosa può essere oggetto di brevetto per modello di utilità: “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti“.
A tal proposito, il legislatore non solo permette la tutela dell’invenzione ma definisce i parametri e i requisiti necessari per il deposito di un brevetto.
Un’invenzione può essere brevettata quando si è innanzi a una novità e quando quest’ultima ha caratteristiche del tutto inventive oppure originali (ovvero quando si accerta l’impossibilità da parte di esperti di individuare, ripetere e riprodurre la sua realizzazione, le sue funzioni e/o applicazioni in maniera ovvia) e, infine, quando le caratteristiche dell’invenzione rendono possibile una concreta applicazione tecnica, scientifica e produttiva, consentendo quindi una produzione industriale.
Depositare un brevetto offre quindi vantaggi e garanzie per proteggere le proprie idee e per impedirne a terzi un uso improprio.
Va inoltre ricordato che per legge la durata massima di un brevetto è ventennale per il brevetto per invenzione industriale e decennale per il brevetto per modello di utilità e non può essere rinnovabile.
Dunque, trascorsi tali lassi di tempo, l’invenzione depositata diventa di pubblico dominio e utilizzabile da chiunque.
Inoltre, per i primi 18 mesi dalla data di deposito l’accesso alla domanda di brevetto è limitato al solo titolare della stessa e pertanto non è consentito ai terzi di accedere al contenuto della domanda.
A differenza del brevetto (che serve per tutelare le caratteristiche tecniche di un’invenzione), il marchio è – molto più semplicemente – il nome che viene dato ad uno o più prodotti immessi sul mercato per distinguerli dalla concorrenza.
Dunque il marchio, da un punto di vista prettamente giuridico, è ciò che serve a distinguere ogni tipologia di prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Il marchio ha dunque una funzione totalmente diversa dal brevetto e non impedisce in alcun modo ad una ipotetica concorrenza di immettere sul mercato un prodotto del tutto simile ma con un nome diverso.
Se, ad esempio, una determinata azienda di orologi produce un modello del tutto nuovo e lo immette sul mercato senza brevettarlo chiamandolo “newtime”, ciò non impedisce ad un’azienda concorrente di produrre un orologio del tutto simile ma con un nome diverso.
Pertanto, un’ulteriore differenza tra le due forme di tutela è rappresentata dal fatto che mentre un prodotto potrà essere associato ad un unico marchio, anche se sarà comunque possibile associare uno stesso marchio a più prodotti diversi, al contrario uno stesso prodotto potrà essere tutelato con una molteplicità di brevetti.
Si pensi ad esempio alle automobili o agli smartphone che incorporano al loro interno anche centinaia di brevetti.
Ma il marchio svolge anche importanti funzioni: esso non serve semplicemente per distinguersi sul mercato, ma può diventare, attraverso l’impegno e la professionalità dell’azienda che lo ha ideato, garanzia di qualità per i fruitori del prodotto o del servizio offerti.
Il marchio è anche una caratteristica essenziale per possibili campagne di promozione e pubblicitarie ed è quindi il mezzo più efficace per tutelare l’unicità e la professionalità del produttore.
Un marchio registrato non solo è estremamente utile per arginare qualsiasi tipo di contraffazione, e così difendere l’identità di una marca, ma contribuisce a generare la stessa identità dell’azienda che lo adotta per “distinguere” i propri prodotti sul mercato.
Il marchio è un essenziale segno distintivo (una parola, un logo grafico, la forma di un oggetto che ne denota l’appartenenza a una determinata azienda) utile non solo per distinguersi sul mercato, ma anche per creare unicità dal punto di vista qualitativo e promozionale.
Un’ulteriore differenza tra il marchio ed il brevetto è la sua durata.
Infatti, mentre come detto in precedenza, il brevetto ha una durata limitata, il marchio registrato, al contrario, ha una durata di 10 anni dal suo deposito ma può essere rinnovato ogni dieci anni per un tempo illimitato.
Di conseguenza, una tutela quanto più efficace dei propri prodotti non può prescindere dallo studio di un’appropriata strategia che preveda sia il deposito di una domanda di brevetto che la registrazione del marchio, eventualmente accompagnate da una tutela della forma estetica mediante il deposito di una domanda di registrazione di design.