Cos’è lo stato della tecnica brevettuale

Lo stato della tecnica è tutto ciò che è già noto o, meglio ancora, che è divenuto pubblico fino al giorno prima del deposito della domanda di brevetto, sia attraverso divulgazioni di terzi che da parte degli stessi titolari o inventori della domanda di brevetto.

Un’invenzione ovvero il concetto inventivo di una domanda di brevetto devono essere nuovi. La novità costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile sia nel caso di una domanda di brevetto per invenzione industriale sia nel caso di una domanda di brevetto per modello di utilità.

L’art. 46 del codice della proprietà industriale chiarisce un po’ tutti gli aspetti del concetto di “stato della tecnica“.

Il comma 1 dell’art. 46 del codice della proprietà industriale è chiarissimo. Come detto all’inizio del nostro articolo un’invenzione può essere definita nuova se quella novità che intendiamo brevettare non è stata già disvelata pubblicamente.

Il comma 2, invece, ci riporta ad una serie di concetti già espressi in un nostro precedente articolo relativo alle c.d. predivulgazioni brevettuali.

In quell’articolo ci siamo espressi chiaramente sulle eventualità che un’invenzione fosse resa pubblica, praticamente con qualsiasi strumento (internet, riviste scientifiche, pubblicazione del brevetto ecc.), prima del deposito di una domanda di brevetto e ci siamo ovviamente espressi affermando che le predivulgazioni costituiscono causa di nullità di una domanda di brevetto.

Il comma 2, però, stabilisce che la divulgazione al pubblico oltre a poter avvenire sul solo territorio dello Stato italiano può anche avvenire all’estero. Quindi, a titolo di esempio, se scriviamo un articolo relativo alla nostra invenzione e lo pubblichiamo su una rivista tedesca, americana, piuttosto che cinese, quella pubblicazione inficerà lo stato della tecnica della nostra invenzione; facendo venire meno il carattere della nostra invenzione rendendola non brevettabile.

Sempre il comma 2 specifica che lo stato della tecnica può essere reso pubblico anche oralmente, e con qualsiasi altra modalità che possa portare all’esterno la propria invenzione.

In tal senso occorre tenere ben presente che non è necessario che un documento sia pubblicato perchè entri a far parte dello stato della tecnica ma è sufficiente che esso sia disponibile per il pubblico, ossia sia possibile ottenerne una copia, qualunque sia il mezzo necessario per ottenere tale copia e l’eventuale costo (ad esempio i diritti di segreteria richiesti dall’UIBM per rilasciare una copia semplice o ancora il costo di un articolo reperibile in una rivista).

Inoltre, fanno parte dello stato della tecnica i brevetti e le domande di brevetto pubbliche o accessibili al pubblico scritte in lingue e/o caratteri differenti dal proprio, senza nessuna distinzione, in quanto si presuppone che vi sia sempre la possibilità di ottenerne una traduzione.

Passiamo al comma 3. La pubblicazione di una domanda di brevetto italiano ovvero di una domanda europea che designi l’italia fa venire meno il carattere di novità dell’invenzione brevettata anche se quest’ultima è stata depositata quando la domanda precedente non era ancora pubblica, per cui il richiedente della domanda successiva non poteva conoscerne il contenuto.

Lo scopo di questo comma è quello di evitare che per una stessa invenzione possano essere rilasciati più brevetti a soggetti differenti.

Occorre però notare che il comma si applichi solo alle domande italiane o europei designanti l’Italia, mentre una domanda di brevetto depositata in uno stato estero oppure una domanda internazionale PCT per la quale non sia abbia l’ingresso nella fase regionale europea che siano state depositate prima della nostra domanda di brevetto ma che siano state pubblicate solo successivamente non entrano a far parte dello stato della tecnica.

La conseguenza più immediata è che per una stessa invenzione vi possono essere più titolari differenti in Paesi diversi.

Terminiamo la nostra esposizione con il comma 4.

Non si può escludere la brevettabilità di un’invenzione, qualora il concetto inventivo sia relativo a sostanze o a una composizione di sostanze, purchè queste sostanze servano ad una diversa utilizzazione.

Questo comma si applica sostanzialmente a farmaci e prodotti chimici ed esprime il concetto per cui un farmaco o una formulazione noti ma utilizzati per determinati scopi possono trovare nuova e valida brevettazione qualora se ne rivendichi un uso differente da quello noto.

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