Nullità brevetto e predivulgazione invenzione brevettata
Abbiamo già affrontato, in un precedente post, il concetto della c.d. nullità di una domanda di brevetto.
In questo post cercheremo di capire come evitare che alcuni comportamenti, in particolar modo quelli messi in atto dagli inventori, possano costituire causa di nullità di una domanda di brevetto.
Il riferimento è alle c.d. predivulgazioni di una domanda di brevetto.
Molti non sanno che le informazioni tecniche di una domanda di brevetto non devono essere divulgate prima del deposito della domanda di brevetto.
L’art. 46 c.p.i. stabilisce:
1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. E’ pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo . . designanti . . l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purchè in funzione di una nuova utilizzazione.
Come potete ben leggere, è scritto nero su bianco ai commi 1 e 2 dell’art. 46 codice della proprietà industriale, che un’invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica e che non deve essere stata resa pubblica prima del deposito della domanda di brevetto.
Da qui la conclusione che una domanda di brevetto per essere valida deve essere nuova e non ricompresa nello stato della tecnica.
La maggior parte delle predivulgazioni sono quelle che avvengono con l’utilizzo di internet.
A volte gli inventori, infatti, per verificare l’interesse del pubblico per la loro invenzione pubblicano articoli su siti web piuttosto che su pagine facebook o similari, descrivendo nei minimi dettagli il funzionamento della propria invenzione.
L’intenzione dell’inventore solitamente è quella di verificare se è il caso di investire su quella invenzione oppure di desistere. Purtroppo quello che non sa, è che quella predivulgazione può costituire un serio problema alla validità dell’eventuale brevetto che andrà a depositare.
I casi più comuni delle predivulgazioni sono quelli che avvengono a mezzo internet ma lo stesso discorso vale anche per articoli scientifici o congressi.
Il concetto di base da seguire è che l’invenzione non deve essere resa pubblica con qualsiasi mezzo o strumento prima del suo deposito come domanda di brevetto.
Questi concetti appena espressi valgono sia per i brevetti nazionali che per quelli europei o internazionali.
Qualcuno potrà pensare che nessuno si avveda della predivulgazione.
Nulla di più errato!
Uno dei primi atti che solitamente compie un esaminatore sia dell’ufficio italiano brevetti che degli uffici internazionali è proprio quello di verificare sul web o nelle riviste specializzate che l’invenzione non sia stata predivulgata.
Ma qualora si riuscisse a farla “franca” con gli uffici nazionali ed internazionali non è detto che il nostro competitor, rivolgendosi ad uno studio legale specializzato, non riesca a verificare che quel brevetto è stato predivulgato.
Certo qui potremmo discutere su cosa effettivamente debba intendersi per predivulgazione del trovato.
Divulgare di aver costruito macchinario che risolve il problema dell’energia rinnovabile, a modesto avviso di chi scrive, non costituisce una predivulgazione.
Divulgare, al contrario, come si arriva a costruire quel macchinario e quindi ciò che sarà il centenuto del futuro brevetto quella, per chi scrive, equivale ad una predivulgazione che può inficiare il futuro brevetto.
In tutti questi casi, però, il filo diventa sottile e discutibile.
Qualcuno potrà obiettare che facendo firmare degli accordi di segretezza si possa evitare l’obiezione futura sulla nullità della domanda di brevetto per avvenuta predivulgazione.
Questo assunto corrisponde al vero, ma bisogna sempre tener presente che un accordo di riservatezza non esclude la possibilità che il nostro interlocutore, a cui abbiamo fatto firmare l’accordo, non possa trasferire quelle informazioni a un amico che le utilizzerà per suoi scopi personali ed economici.
In questo caso sarà di difficilissima prova che il nostro interlocutore abbia fornito lui le informazioni e rischieremo, quindi, che il suo amico sfrutti la nostra invenzione o nella peggiore delle ipotesi la brevetti.
Il consiglio è quello di tenere le informazioni quanto più segrete possibili così da evitare qualsiasi spiacevole sorpresa futura.