Marchi +3: nuovi contributi per il deposito di marchi

Bando per registrazione marchio 2020

Il Mise, attraverso l’UIBM, ha deciso di riaprire e rifinanziare un Bando denominato Marchi +3 per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle aziende italiane che decidono di registrare i propri marchi all’estero mediante una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea o di marchio internazionale, per uno stanziamento complessivo di 9.544.385,94 di euro (maggiore di quanto stanziato nei precedenti e ultimi bandi relativi alla registrazione di marchi). Continua a leggere

Cos’è il marchio collettivo

Cos’è il marchio collettivo?

Il marchio collettivo è una figura di marchio che ha la funzione di garantire l’origine, le caratteristiche e le qualità di un prodotto attraverso opportuni controlli sulle merci dei produttori (o dei commercianti) ai quali è stato concesso l’uso da parte del titolare.

Chi può depositare un marchio collettivo?

Generalmente viene richiesto da un ente istituzionale o associativo ( ad esempio produttori industriali o agricoli) ma può essere richiesto, per legge, da chiunque.

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Registrare marchio italiano o marchio unione europea

Prima di procedere alla registrazione di un marchio italiano o alla registrazione di un marchio dell’unione europea (ex marchio comunitario) e ad un’eventuale successiva registrazione di un marchio internazionale è sempre opportuno procedere ad una ricerca di anteriorità.

La ricerca di anteriorità, condotta su banche dati nazionali, comunitarie ed internazionali, consente di verificare la presenza di marchi identici (ricerca di identità) o simili (ricerca di similitudine) al marchio che si intende registrare.

Con la ricerca di anteriorità, quindi, è possibile ridurre fortemente i rischi di un futuro contenzioso con soggetti privati o aziende terze. Continua a leggere

Differenza tra domanda di registrazione e marchio registrato

Uno degli errori più frequenti commessi da chi deposita una domanda di registrazione di marchio è quella di ritenere che i diritti di esclusiva sul marchio nascano immediatamente al momento del deposito della domanda di registrazione.

Invece, occorre essere consapevoli che la registrazione del marchio si concretizza esclusivamente dopo una ben precisa fase di esame condotta dall’Ufficio presso il quale si deposita la domanda (ad esempio l’UIBM nel caso di domanda di registrazione per marchio italiano oppure l’EUIPO nel caso di domanda di registrazione per marchio dell’Unione Europea, una volta noto come marchio comunitario). Continua a leggere

Deposito marchi: rivolgersi ad un esperto per evitare errori

Il deposito di una domanda di registrazione di un marchio è all’apparenza molto semplice e non richiede molti passaggi o predisposizione di particolare documentazione oltre la modulistica appositamente prevista e messa a disposizione dagli Uffici preposti alla registrazione.

In particolare, nel caso di un deposito di una domanda di registrazione per marchio italiano, l’UIBM permette sia il deposito telematico attraverso l’apposita piattaforma che il deposito attraverso le Camere di Commercio che potranno così assistere il titolare nella compilazione dei moduli.

Per il deposito di una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea (già marchio comunitario) l’EUIPO mette a disposizione una procedura guidata che semplifica il deposito, che può essere eseguito sia telematicamente che via fax. Continua a leggere

Registrare un marchio l’importanza della ricerca di similitudine

Uno dei più comuni errori quando ci si appresta a depositare una domanda di registrazione per un marchio è quello di sottovalutare l’importanza di una ricerca di anteriorità preliminare atta a rilevare la presenza di marchi anteriori che potrebbero pregiudicare il buon esito della procedura ed il rilascio della registrazione del marchio in quanto rappresenterebbero una base per una domanda di opposizione alla registrazione del nuovo marchio.

Inoltre, anche quando si effettua una ricerca, spesso ci si limita a verificare che non esistano marchi identici al segno che si vuole registrare, sottovalutando il fatto che anche marchi che si differenziano in maniera sostanziale dal proprio segno ma che comunque siano in grado di evocarlo (cosiddetti marchi simili) possono essere utilizzati per un’opposizione ed impedire la registrazione. Continua a leggere

Marchi+2: contributi a fondo perduto per domande di marchio

A partire dal 2 Febbraio 2016 sarà attivo il bando Marchi+2 per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese italiane che depositano una o più domande di registrazione marchio comunitario (dal 23 marzo 2016 marchio dell’Unione europea) o registrazione marchio  internazionale.

Il bando, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Unioncamere, prevede uno stanziamento complessivo di 2,8 milioni di euro ed è rivolto sia alle imprese che provvedono al deposito di una nuova domanda di registrazione per un marchio comunitario (dal 23 marzo 2016 marchio dell’Unione europea) o marchio internazionale che alle imprese che hanno già sostenuto spese per il deposito di una domanda di registrazione per marchio comunitario (dal 23 marzo 2016 marchio dell’Unione europea) o marchio internazionale, purchè tali spese siano state sostenute a partire dal 1 Febbraio 2015. Continua a leggere

Contraffazione e confondibilità marchi registrati

Un marchio rappresenta l’immagine con cui un’impresa si presenta davanti al pubblico per pubblicizzare i propri prodotti e servizi e pertanto assume un’importanza strategica ai fini del successo commerciale di un prodotto o servizio.

Per tale motivo è fondamentale che il marchio possegga determinate caratteristiche che lo aiutino ad imporsi sul mercato ed a distinguersi tra una molteplicità di marchi riferiti alla stessa categoria di prodotti o servizi, evitando che possa essere facilmente confuso con altri marchi preesistenti, perdendo la sua capacità distintiva.

In particolare un marchio registrato deve essere semplice ed immediato da ricordare per potersi imporre nella mente dei consumatori ed allo stesso tempo non deve richiamare in maniera troppo decisa la tipologia di prodotti che esso designa, poiché in questo modo correrebbe il rischio di essere reso nullo per descrittività o comunque di avere scarsa forza deterrente nei confronti di eventuali copie e contraffazioni. Continua a leggere